Con la circolare 12/D del 13 giugno 2012, l’Agenzia delle Dogane fornisce alcune precisazioni relative al
sistema Infoil, sistema informatizzato di controllo in tempo reale del flusso informativo della movimentazione dei prodotti petrolchimici sottoposti ad accisa di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise).
Le disposizioni concernenti di attuazione del D.M. n. 169 del 29 ottobre 2009, recante la disciplina di tale sistema, sono state date con la Determinazione direttoriale n. 72258 / R.U. del 24/05/2010, mentre le istruzioni di dettaglio erano state impartite con le circolari n.14/D del 10 agosto 2010 e n.17/D del 23 dicembre 2010.
In particolare, con il provvedimento in questione l’Agenzia ricorda che l’autorizzazione per gli impianti in cui INFOIL è già stato attivato da almeno sei mesi dalla data della richiesta, ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.M.169/09, nonché di quanto indicato nel punto 3 del paragrafo 6.5 della circolare 14/D, è rilasciata dall’Ufficio delle dogane territorialmente competente sull’impianto, successivamente a:
- verifica della regolarità dell’istanza;
- adeguamento del disciplinare INFOIL alle nuove disposizioni;
- ricezione del nulla osta della Direzione centrale tecnologie per l’innovazione.
Attesa, poi, la molteplicità delle configurazioni strutturali ed operative di ciascun impianto in cui INFOIL è stato operativo in via sperimentale, è evidente che la predetta autorizzazione, fermo restando il rispetto dei requisiti generali sopra descritti, debba tener conto della peculiare realtà di ciascun deposito fiscale in cui è attivo INFOIL, in modo tale da consentire la tutela degli interessi erariali tramite controlli proporzionati all’effettiva dotazione strumentale disponibile nonché, ove possibile, sinergicamente integrati con i processi operativi del deposito fiscale.
A tal riguardo, l’art. 5 comma 2 del regolamento INFOIL prevede la possibilità, per l’Agenzia, di adottare forme semplificate di controllo in presenza di particolare dotazione strumentale degli impianti.
Inoltre, il comma 1 del medesimo articolo precisa che, presso i depositi fiscali muniti dell’autorizzazione INFOIL, sono previsti controlli periodici mediante interventi diretti dell’Ufficio delle dogane competente, al fine di accertarsi della regolarità delle operazioni di rilevanza fiscale e dell’esattezza dei dati forniti dagli strumenti automatici di misura, tenendo conto dei limiti di incertezza di misura previsti.
A tal fine, con la circolare 17/D, sono stati definiti i criteri per la riconciliazione, laddove significativa, tra il residuo contabile e quello fisico, all’atto della retrocessione a semilavorato della quantità residuale in serbatoio al termine delle estrazioni, nonché gli scarti tollerabili tra la telemisura e la corrispondente misura manuale, in caso di verifica diretta del dato reperito a distanza, qualora insorgano ragionevoli dubbi sullo stesso.
Per valutare gli effetti pratici sulle contabilità di deposito dei predetti criteri è stato condotto, negli stabilimenti in cui INFOIL è attivo in via sperimentale, un apposito programma inventariale di riscontro (cfr. paragrafo 3 della circolare 17/D).
Tenendo anche conto delle risultanze emerse a seguito del confronto con le Associazioni di categoria interessate ed i relativi associati aderenti all’INFOIL, l’Agenzia chiarisce che il concetto di “misura manuale” richiamato nelle circolari 14/D e 17/D deve intendersi riferito anche a quella condotta con la strumentazione utilizzata in sede di controllo periodico dell’attendibilità delle telemisure, a condizione che la stessa risponda alle specifiche imposte dalle leggi metriche, laddove esistenti, e sia dettagliatamente descritta, anche per quanto riguarda gli eventuali successivi aggiornamenti, nel disciplinare INFOIL.
I limiti di cui alla circolare 17/D, punti a) e b) si riferiscono solo al predetto controllo periodico, ferma restando la consolidata operatività degli impianti ai fini dell’accertamento, debitamente modulata a seconda dell’effettiva valenza operativa attribuita dal depositario alle telemisure e condotta, presso ciascun impianto, con le modalità descritte nel locale disciplinare INFOIL.
Il limite di cui al punto c) è invece da intendersi quale soglia di attenzione, qualora, anche in relazione alla specifica configurazione impiantistica e strumentale del deposito, si reputi opportuno adottare un criterio di controllo dello scarto tra residuo contabile e residuo fisico del serbatoio dopo le estrazioni.
La definizione di detto criterio deve debitamente tener conto delle politiche di sicurezza interne adottate dallo specifico depositario nonché delle modalità operative con le quali l’impianto stesso è effettivamente esercito, le quali, com’è noto, possono essere diverse a seconda del prodotto finito di volta in volta considerato.
Con riferimento proprio a quest’ultimo aspetto, dall’analisi dei dati raccolti attraverso il programma inventariale di riscontro citato in premessa, è emerso che il citato criterio può essere formulato, in maniera equivalente a quella indicata nel predetto punto c), ma di più agevole impiego, negli stabilimenti che gestiscono i serbatoi con elevati rapporti pieno/vuoto, anche con riferimento alla quantità di prodotto estratta, piuttosto che a quella residuale; in tale evenienza, tenuto conto delle predette risultanze, il valore della citata soglia di attenzione è da assumersi pari alla metà di quello precedentemente indicato.
Resta ovviamente ferma l’impossibilità di superare contabilmente, all’atto della perdita del carico d’imposta da parte del quantitativo residuale in serbatoio, la quantità oggetto di accertamento di produzione.
Pertanto, negli stabilimenti di produzione operanti in INFOIL in cui sono presenti serbatoi di prodotti finiti le cui estrazioni sono quantificate tramite misuratori (pese ovvero strumenti ubicati lungo le linee di estrazione), ferma restando la consolidata operatività del depositario, il criterio come sopra costituito potrà, quindi, essere debitamente valutato, nel relativo disciplinare INFOIL, in alternativa al suddetto criterio c) della circolare 17/D, ovviamente, tenendo in debito conto le tolleranze degli strumenti di misura nonché gli altri fattori impiantistici che tecnicamente originano, pur nel pieno rispetto delle altre precauzioni erariali, le discrepanze oggetto di vigilanza.
Laddove ne ricorra l’evenienza, per ciascun deposito in cui è attivo INFOIL, la scelta del criterio operata dal gruppo misto permanente deve:
- essere effettuata univocamente;
- trovare riscontro nel disciplinare INFOIL, in chiara evidenza ed unitamente alle eventuali e motivate modifiche della stessa nel corso del tempo.
La definizione di tale criterio non è richiesta per quegli impianti INFOIL in cui l’accertamento dei prodotti finiti e delle relative estrazioni è condotto esclusivamente tramite l’utilizzazione del serbatoio tarato.
Inoltre, qualora in uno stabilimento operante in INFOIL, siano presenti sia serbatoi connessi con linee di estrazione munite di misuratori meccanici, sia serbatoi connessi con linee che, invece, ne sono prive, il criterio in esame troverà applicazione soltanto per i primi sottosistemi (serbatoi dei prodotti finiti + linee di interconnessione + pompe + misuratori all’estrazione) i quali, in ogni caso, dovranno essere debitamente identificati sulla documentazione tecnica di impianto (planimetrie, schemi delle linee e dei relativi organi di intercettazione, diagrammi p&i, ecc.) custodita agli atti dell’Ufficio delle dogane competente.
Ogni modifica alla situazione approvata dall’Amministrazione finanziaria dovrà essere preventivamente denunciata all’U.D. competente e dovranno essere debitamente descritte nel disciplinare INFOIL qualora comportino, a parere del gruppo misto di lavoro, la ragionevole necessità di modificare il criterio di controllo in precedenza definito per l’impianto.
Infine, la rispondenza del sistema informatico di stabilimento alle specifiche di cui all’art. 2, comma 5 della direttoriale INFOIL può essere autocertificata dal depositario autorizzato ai sensi del D.P.R. n.445/2000. L’Ufficio competente per il rilascio dell’autorizzazione avrà cura di inoltrare l’autocertificazione, per il tramite della sovraordinata Struttura di vertice di secondo livello, alla Direzione centrale tecnologie per l’innovazione ai fini dell’acquisizione del parere vincolante di cui all’art. 3, comma 1 del predetto Decreto ministeriale 169/2009. Nelle more del rilascio del predetto parere vincolante, continuano ad applicarsi le modalità di controllo adottate durante la fase sperimentale.
Ricevuto il predetto parere vincolante, qualora il deposito risulti in regola con i requisiti previsti dal decreto INFOIL, dalla Direttoriale INFOIL e dalle relative circolari attuative, in assenza di motivi ostativi intervenuti dopo la sperimentazione, visto il disciplinare INFOIL aggiornato secondo le sopra definite specifiche, l’Ufficio rilascia l’autorizzazione INFOIL.