Operatore Economico Autorizzato – A.E.O.: accordo relativo ai programmi A.E.O./C-TPAT tra U.E. e U.S.A
Con comunicazione del 5 luglio 2012, l’Agenzia delle Dogane informa che la Commissione Europea ha emanato in data 3 luglio 2012, una nota informativa sul Mutuo Riconoscimento dei programmi AEO/C-TPAT, unitamente ad una presentazione in PowerPoint delle dogane americane (CBP) che illustra gli adempimenti da seguire per la pratica attuazione. La CBP infatti ha creato una applicazione web (al momento non ancora attiva), tramite la quale gli AEO europei dovranno registrare il proprio numero EORI ed associarlo al proprio numero o ai numeri MID (“Manufacturer’s Identification Number”, codice utilizzato dalle dogane americane per identificare gli operatori che inviano merci negli USA). L’applicazione in questione sarà attivata una volta che lo scambio dei dati rilevanti degli AEO e la fase di test sarà completata. Lo scambio dei dati rilevanti degli AEO avrà inizio a partire dal luglio 2012…
Adesione della Croazia alle convenzioni UE-EFTA “Transito comune” e “Semplificazioni delle formalità”
Con la nota prot. 80086/RU del 28/06/2012, l’Agenzia delle Dogane informa che con la Decisione n° 1/2012 del Comitato Congiunto CE-EFTA la Croazia è diventato parte contraente, a decorrere dal 1° luglio 2012 delle Convenzioni sul Transito comune e sulle Semplificazioni delle formalità negli scambi di merci”. Nulla viene innovato nell’applicazione delle Convenzioni di cui trattasi.
L’adesione in questione ha effetti immediati, non essendo previsto il decorso di alcun periodo transitorio…
Carnet TIR con Scarico irregolare: determinazione del luogo dell’infrazione
Con l’ordinanza della Sesta Sezione dell’8 marzo 2012 (pronunciata su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio), la Corte di Giustizia UE (CGUE) fornisce alcune precisazioni sull’interpretazione degli artt. 37 della convenzione TIR e 454, n. 3, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 (DAC). In particolare l’istante, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, chiedeva se tali norme dovessero essere interpretate nel senso che lo Stato membro dove viene accertata l’esistenza dell’infrazione o dell’irregolarità, in mancanza di accertamento ufficiale del luogo in cui essa è stata commessa e di una prova contraria tempestivamente addotta dal garante, deve essere considerato lo Stato in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata commessa, anche se, in virtù del luogo di presa in carico del carnet TIR e dell’apposizione dei sigilli alle merci, è possibile, senza ulteriori indagini, stabilire attraverso quale Stato membro alla frontiera esterna della Comunità le merci siano state irregolarmente introdotte nella Comunità stessa…
Allegati: CNSD – Newsletter – 2012 – 17 – 9072012