Con la risoluzione 2/D del 7 settembre 2012, l’Agenzia delle Dogane informa che nel corso della sua 26a riunione, tenutasi a Bruxelles il 6 luglio 2012, il Comitato Codice Doganale, sezione procedure speciali ha espresso avviso favorevole circa l’accoglibilità di due istanze presentate dalla delegazione polacca per essere sottoposta ad esame delle condizioni economiche, ai sensi dell’art.552 par.2 del Reg.to CEE 2454/93, in merito alla possibilità di sottoporre a trasformazione sotto controllo doganale zucchero bianco (CNC 1701 9910) per la produzione di:
– bevande contenenti estratto di tè nero, zucchero e acido citrico (CNC 2101 2092)
– bevande non gassate contenenti zucchero, succo concentrato, acido citrico (CNC 2202 9010).
In Comitato ha ritenuto infatti che nelle fattispecie in oggetto fossero state soddisfatte le condizioni economiche necessarie per avvalersi del regime della trasformazione sotto controllo doganale. Si ricorda che le conclusioni del Comitato vincolano non solo l’Autorità doganale interessata (quelle polacca), ma qualsiasi altra Autorità doganale che si occupa di autorizzazioni e richieste simili.
Pertanto, ove eventuali analoghe istanze – concernenti merci di importazione, attività di trasformazione e prodotti trasformati della stessa tipologia – siano presentate all’Autorità doganale italiana, le condizioni economiche dovranno intendersi del pari soddisfatte, secondo le modalità indicate nel parere del Comitato Codice Doganale, ossia, in sintesi:
– le autorizzazioni di trasformazione sotto controllo doganale dovranno essere rilasciate con termine di validità il 6 luglio 2013;
– il quantitativo massimo da autorizzare è un terzo del quantitativo richiesto dalle ditte polacche, quindi i quantitativi di riferimento ai fini di tale calcolo sono:
TN 24.000: per l’istanza riguardante la produzione di bevande contenenti estratto di tè nero, zucchero e acido citrico (CNC 2101 2092);
TN 36.000: per l’istanza riguardante la produzione di bevande non gassate contenenti zucchero, succo concentrato, acido citrico ( CNC 2202 9010);
Per le autorizzazioni con validità inferiore a 12 mesi, il quantitativo dovrà essere determinato proporzionalmente in base ai mesi di effettiva validità dell’autorizzazione (moltiplicando il quantitativo autorizzabile per i mesi di validità dell’autorizzazione e dividendo per 12).
Inoltre, in deroga a quanto previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Dogane n.30/D del 28 giugno 2001, le dogane territorialmente competenti in relazione al luogo in cui saranno effettuate le operazioni di trasformazione, o la prima di tali operazioni (in caso di trasformazioni successive), saranno competenti al rilascio della relativa autorizzazione, secondo la procedura normale (per iscritto) con utilizzo del relativo modello (allegato 67), in maniera conforme alle indicazioni del Comitato (limiti quantitativi e temporali).
Infine, per adempiere agli obblighi di cooperazione amministrativa di cui all’art. 522 DAC, delle autorizzazioni rilasciate sarà data sollecita comunicazione all’Area Centrale dell’Agenzia delle Dogane, utilizzando per l’invio dei dati ivi previsti l’apposito formulario riprodotto in appendice all’allegato 70 delle DAC.
Allegati: Agenzia Dogane – Risoluzioni – 2D – 7092012, Agenzia Dogane – Risoluzioni – 2D – 7092012 – Allegato Documento Commissione 1, Agenzia Dogane – Risoluzioni – 2D – 7092012 – Allegato Documento Commissione 2