Con nota informativa pubblicata in GUUE serie C 283 del 19 settembre 2012, la Commissione europea informa dei provvedimenti presi dagli Stati membri in materia di estensione dei controlli a prodotti non presenti nell’elenco dei beni “dual-use” per motivi di sicurezza o di rispetto dei diritti umani.
L’articolo 8, paragrafo 4 del Reg. (CE) n. 428/2009 del Consiglio pone infatti un obbligo a carico della Commissione europea di pubblicare le misure adottate dai singoli Stati membri per vietare l’esportazione dei prodotti a duplice uso non elencati nell’allegato I del Regolamento stesso o per assoggettarla ad autorizzazione preventiva per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti umani.
L’Italia in particolare, ha notificato alla Commissione di aver assoggettato ad autorizzazione preventiva l’esportazione dei seguenti prodotti a duplice uso non elencati nell’allegato I per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti umani:
impianto di monitoraggio centralizzato per base di dati su LAN pubblica, servizi Internet e 2G/3G comprendenti:
— attrezzature di realizzazione di diagrammi di flusso della comunicazione,
— interfaccia e sistemi di mediazione per i componenti di sistema,
— server di trattamento dei flussi monitorati,
— software di trattamento dei flussi monitorati,
— conservazione di archivi digitali,
— workstation di gestione di basi dati,
— software di gestione di basi dati,
— infrastrutture per LAN.
L’obbligo di autorizzazione interessa le operazioni di esportazione alla società siriana Syrian Telecomunications Establishment (STE)
Allegati: Consiglio UE – Regolamenti – 428 – Nota Informativa – 19092012