Con la nota prot. 102965 RU del 26 settembre 2012, l’Agenzia delle Dogane fornisce risposta ad una richiesta presentata in data 13 aprile 2012 dal l’A.N.P.A.N. (Associazione Nazionale Provveditori e Appaltatori Navali), relativa all’adeguamento ad euro 9000,00 del valore massimo previsto dalla Circolare n. 78 del 9 marzo 1989 per l’utilizzo, nella dichiarazione doganale di esportazione di codici semplificati, in luogo delle voci di nomenclatura combinata, per le merci destinate a provviste di bordo di navi ed aeromobili. Il valore, più volte aggiornato, è stato fissato da ultimo in euro 3000,00 dalla nota prot. 2369 del 17 maggio 2002 dell’Agenzia delle Dogane.
L’utilizzo dei suddetti codici semplificati al posto delle voci di nomenclatura combinata, veniva consentito nelle more dell’emanazione di specifiche norme comunitarie in materia di rilevazione statistica dei beni destinati a provviste di bordo, per l’elaborazione delle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi.
Con l’emanazione del Reg. UE n. 1228/2010 della Commissione del 15.12.2010 (cha ha modificato l’allegato I del Reg. CEE n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune), è stato introdotto nella nomenclatura combinata il capitolo 99, recependo a livello comunitario, per esigenze di semplificazione e di informazione, quanto già applicato dagli Stati membri in materia di rilevazione statistica. Il regolamento in questione prevede ora i seguenti codici statistici per le merci destinate a navi e aeromobili che, pertanto, vanno utilizzati con le indicazioni ivi previste.
Codice 9930 24 00: merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC
Codice 9930 27 00: merci indicate al capitolo 27 della NC
Codice 9930 99 00: merci classificate altrove
In accogliemento della richiesta di adeguamento del valore, sentito al riguardo l’Istituto nazionale di statistica e considerate anche le motivazioni addotte dall’A.N.P.A.N., l’Agenzia dispone pertanto che il penultimo periodo della circolare n. 78 del 1989 (già modificata da ultimo con la nota prot. 2369 del 17 maggio 2002), è sostituito dal seguente: ”Il valore di ciascun singolo non potrà superare l’importo di euro 9.000,00 (novemila)”. La nota chiarisce altresì che per “singolo” deve intendersi ciascun articolo della dichiarazione doganale.