La Decisione N. 4/2012 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune del 26 giugno 2012, modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito: nei mesi scorsi la Turchia aveva dichiarato insieme alla Croazia di voler aderire alla Convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito. Mentre l’adesione della Croazia è avvenuta il 1° luglio 2012, la Turchia ha rimandato a causa di problemi tecnici. L’adesione della Turchia dovrebbe avvenire (verosimilmente) il 1° novembre 2012.

Nel frattempo è stata introdotta nella convenzione, la traduzione in lingua turca dei riferimenti linguistici ivi riportati. Inoltre, per consentire l’utilizzo dei formulari relativi alla garanzia, stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Turchia alla convenzione, si è ritenuto opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale tali stampati potranno continuare a essere utilizzati con alcuni adattamenti.

 

Si ricorda che la Convenzione sul transito comune, valida in tutti gli Stati dell’UE e dell’AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), permette di trasportare merci attraverso vari Stati in modo semplice ed economico. Nel paese in cui si apre la procedura di transito occorre prestare una garanzia, che è liberata dopo l’appuramento della procedura.

Allegati: Comitato UE EFTA – 2012 – Decisionii – 4 – 26062012