Con la nota Prot. 133377/RU del 14 novembre 2012, l’Agenzia delle Dogane rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 08.11.2012 è stato pubblicato il Decreto 07.11.2012 del Ministro dell’Economia e delle Finanze concernente l’utilizzo dei crediti derivanti dalla soppressa addizionale (provinciale) all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 6, del D.L. 28.11.1988, n. 511, convertito con modificazioni, dalla Legge 27.01.1989, n. 20, per la quota di spettanza erariale.
Il decreto in questione, avente effficacia dal 9/11/2012, consente ai soggetti che operano nel settore di interesse, la possibilità di detrarre dalle rate di acconto da versare sul capitolo 1411/01 (Accisa sull’energia elettrica) il credito maturato sul capitolo 1411/02 (Addizionale energia elettrica) risultante dal conguaglio della dichiarazione di consumo 2011.
A tal riguardo, infatti, l’articolo 1, comma, dispone che “Le somme relative all’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, versate all’erario ai sensi del comma 4, secondo periodo, del medesimo articolo 6, in eccedenza di quanto dovuto, quali risultano dalla dichiarazione di consumo di cui all’articolo 53, comma 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa all’anno 2011, possono essere detratte, previa apposita comunicazione, fino alla concorrenza della medesima eccedenza, dai versamenti delle rate di acconto dell’accisa sull’energia elettrica ai sensi dell’articolo 56, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, a valere dalla rata avente scadenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Al comma 3 è precisato, altresì, che “La detrazione di cui al comma 1 non opera per i crediti derivanti dai versamenti per addizionale di cui all’articolo 6 , comma 1, lettera c), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, qualora il presupposto d’imposta si sia verificato nel territorio di una regione a Statuto speciale”.
La facoltà di cui al comma 1 è, pertanto, limitata agli operatori che, con riferimento al credito risultante dalla dichiarazione di consumo per l’anno 2011 di cui all’articolo 53, comma 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, abbiano svolto la propria attività nel territorio delle regioni a statuto ordinario.
Pertanto, gli operatori in parola operanti nelle regioni a statuto ordinario, che intendano avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del Decreto, dovranno darne preventiva comunicazione all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, indicando, altresì, la rata a partire dalla quale si scomputerà il credito.
Inoltre, i sopraindicati soggetti, qualora avessero già presentato istanza di rimborso in denaro e intendano, invece, avvalersi della citata facoltà, dovranno comunicare all’ufficio delle dogane la volontà di rinunciare al rimborso e richiedere, al contempo, la detrazione del credito di cui al capitolo 1411/02 con le rate da versare sul capitolo 1411/01; la rinuncia alla domanda di rimborso comporterà il venir meno del diritto agli interessi.
Allegati: Agenzia Dogane – Nota – 133377RU – 14112012