Nell’art. 57 del d.l. 5/2012, recante “disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, sono stati identificati le infrastrutture e gli insediamenti strategici per la politica energetica nazionale per i quali, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio degli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, previste dall’art.1, comma 56 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con le Regioni interessate.
In particolare, le infrastrutture per le quali trova applicazione la nuova procedura autorizzativa, (art. 57, comma 1, d.l. 5/12), sono:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali, come definiti dall’art. 52 Cod. Nav. (DPR 15 febbraio 1952, n.328);
c) i depositi di carburante per aviazione siti all’interno del sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del g.p.l., di capacità autorizzata non inferiore a 10.000 m3;
e) i depositi di stoccaggio di g.p.l., di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui all’art.1, comma 8, lettera c), numero 6) della legge 239/04.
Ai sensi del comma 8-bis dell’art.57, la suddetta autorizzazione ex legge 239/04, in origine limitata solo ai prodotti petroliferi derivati ed assimilati (compresi g.p.l. e biodiesel), è stata estesa anche alla lavorazione ed allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico. Il Ministero dello sviluppo economico (MiSE), ha definito le modalità e le tempistiche per l’espletamento del predetto iter autorizzativo relativo alle sopra elencate infrastrutture.
In particolare, il MiSE si occuperà dell’istruttoria di competenza, convocando un’apposita Conferenza dei servizi, ai sensi dell’art.14 e seguenti della legge 241/90, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza di autorizzazione. In tale sede, saranno acquisiti tutti i pareri degli Organi della Pubblica Amministrazione preposti, ciascuno per quanto di competenza, alla tutela di interessi pubblici connessi con l’impianto da autorizzare, al fine di pervenire alla conclusione del procedimento entro il termine di 180 giorni previsto dall’art.57, comma 4 del suddetto decreto legge 5/12.
Per garantire il rispetto di tale tempistica, il soggetto richiedente l’autorizzazione è tenuto, in base alle istruzioni contenute nella predetta nota del MiSE, a far pervenire l’istanza, completa dei relativi allegati tecnici, tra gli altri, direttamente alla Direzione centrale ed alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente sull’impianto da autorizzare.
L’art.57, comma 13 del decreto legge in esame fa esplicitamente salve le disposizioni tributarie in materia di accisa di cui al Testo Unico Accise (D.lgs 504/95). Di conseguenza, l’acquisizione del parere dell’Agenzia delle dogane – riferendosi quest’ultimo, tra l’altro, ai sistemi di accertamento qualitativo e quantitativo dei prodotti energetici fabbricati, detenuti, movimentati ovvero impiegati nell’impianto sottoposto ad autorizzazione – assume particolare rilevanza nel procedimento.
Con la circolare 19/D del 16 novembre 2012, l’Agenzia delle Dogane fornisce dei ragguagli relativamente alle procedure interne di coordinamento, debitamente aggiornando le istruzioni dettate dalla circolare 12/D del 28 marzo 2011, al fine di pervenire alla celere espressione del parere fiscale in oggetto, agevolando, per quanto di competenza, il rispetto del suddetto termine per la conclusione del procedimento.
La prima precisazione riguarda la competenza al rilascio del parere fiscale nei procedimenti autorizzativi ex legge 239/04 trattati dal MiSE. Nel corso dell’istruttoria del MiSE infatti, per gli impianti di cui all’art.57 del decreto legge 5/12, il rilascio del parere fiscale spetta alla Direzione centrale dell’Agenzia delle Dogane.
Pertanto, le Direzioni regionali, interregionali o provinciali, una volta ricevuta l’istanza, completa dei relativi elaborati tecnici, da parte del soggetto proponente, tenendo conto dei tempi ristretti previsti per la convocazione della relativa Conferenza dei servizi, dovranno trasmettere tutta le documentazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sull’impianto al fine di acquisire tempestivamente il relativo parere tecnico – fiscale. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, nel trasmettere alla Direzione Centrale il proprio parere tecnico – fiscale, redatto anche in base agli elementi acquisiti dall’U.D. competente, le Direzioni regionali, interregionali o provinciali (tenuto conto dell’approfondita conoscenza del contesto operativo di riferimento) dovranno comunicare alla Direzione Centrale il nominativo di un proprio dipendente, preferibilmente ingegnere, designato per la partecipazione alla predetta Conferenza di servizi.
Ove particolari motivi impedissero in via eccezionale alle Direzioni regionali, interregionali o provinciali di poter designare un proprio rappresentante, di tale evenienza verrà data comunicazione alla Direzione Centrale, in uno con la trasmissione del predetto parere tecnico-fiscale, per consentirle di provvedere in prima persona alla partecipazione in argomento.
Sempre la Direzione Centrale ha facoltà di designare, ogni qualvolta ritenuto opportuno e previo opportuno accordo, un proprio rappresentante in luogo di quello prescelto dalle Direzioni regionali, interregionali o provinciali.
Poiché le novità legislative in esame riguardano esclusivamente la fase antecedente alla realizzazione dell’impianto, resta immutata la procedura descritta nella circolare 12/D del 28 marzo 2011, per quanto concerne la designazione del membro dell’Amministrazione finanziaria che prenderà parte, nei casi previsti, alla Commissione di collaudo delle opere, una volta realizzate.
Nell’esprimere il predetto parere di competenza, le Direzioni regionali, interregionali e provinciali potranno indicare il nominativo di un proprio dipendente ingegnere che, qualora nulla osti, potrà essere designato dalla Direzione centrale in rappresentanza dell’Agenzia quale componente della predetta Commissione.
Al tra precisazione riguarda la competenza al rilascio del parere fiscale nei procedimenti autorizzativi ex legge 239/04 trattati dalle Regioni. Nel caso di depositi (non costieri) di oli minerali di capacità inferiore a 10.000 m3 o di depositi di g.p.l di capacità inferiore a 200 tonnellate, il parere fiscale nella fase autorizzativa ex lege 239/04 sarà espresso direttamente dall’Ufficio delle dogane territorialmente competente alla Regione o alla Provincia procedente, debitamente informando la sovraordinata Direzione interregionale / regionale / provinciale. In tale evenienza, la predetta Direzione provvederà a designare per la partecipazione al collaudo delle opere, qualora previsto, un proprio dipendente ingegnere.
Sempre nel caso in esame, qualora la procedura autorizzativa regionale sia relativa a:
- depositi (non costieri) di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 3.000 m3 (ma inferiore a 10.000 m3);
- depositi di stoccaggio di g.p.l. di capacità superiore a 100 m3 (ma inferiore a 200 tonnellate);
le Direzioni interregionale/regionale/provinciale cureranno, al termine dell’istruttoria, la trasmissione di copia degli atti alla Direzione centrale accertamenti e controlli, per l’aggiornamento dell’archivio centrale dei depositi e degli stabilimenti di produzione.
La procedura in oggetto trova applicazione anche per gli oleodotti di cui all’art.1, comma 8, lettera c), numero 6 della legge 239/04, nelle more dell’individuazione, da parte del predetto MiSE, d’intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, della rete nazionale degli oleodotti.
Le nuove disposizioni normative hanno specificatamente evidenziato, tra gli impianti sottoposti ad autorizzazione ministeriale, i depositi di carburante per aviazione siti all’interno del sedime aeroportuale, distinguendoli dagli altri depositi di oli minerali.
In particolare, per i depositi di carburante avio è previsto il rilascio dell’autorizzazione del MiSE, indipendentemente dalla capacità di stoccaggio.
Pertanto, per eventuale futura trattazione di competenza della scrivente secondo la procedura delineata nel paragrafo 1, si rende necessario l’aggiornamento degli atti della Direzione centrale accertamenti e controlli, acquisendo copia della documentazione tecnico-fiscale relativa ai depositi in esame aventi capacità fino a 3.000 m3, vale a dire i depositi per i quali il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art.1, comma 56 della legge 239/04 non comportava, sino all’entrata in vigore del decreto legge 5/12, l’espressione del parere, per quanto di competenza dell’Agenzia, da parte della Direzione centrale.
Le Direzioni subordinate coordineranno un apposito monitoraggio presso i propri dipendenti Uffici al fine di acquisire i suddetti atti, debitamente aggiornati allo stato attuale del deposito, ed inviarli, per quanto possibile in formato elettronico, alla Direzione centrale.
Le nuove disposizioni normative hanno inoltre incluso, tra gli impianti sottoposti ad autorizzazione ministeriale, anche quelli di produzione di oli vegetali per fini energetici.
Con la sopra richiamata nota 16268/12 è stato precisato che le autorizzazioni sono rilasciate dal MiSE solo nel caso di nuovi impianti di lavorazione e stoccaggio, mentre per gli impianti esistenti (alla data del 10 febbraio 2012, di entrata in vigore del decreto legge 5/12), le relative autorizzazioni vengono rilasciate dalla Regione competente.
Al riguardo, al fine di meglio definire l’effettiva portata dell’art.57, comma 8-bis del d.l. 5/12, è stato posto al competente Dicastero un apposito quesito volto a chiarire sia l’esatto ambito di competenza della Regione, sia se l’assoggettamento al regime autorizzativo si estenda, oltre che agli impianti di produzione (e relativi stoccaggi) di oli totalmente destinati ad uso energetico, anche:
agli impianti di solo stoccaggio;
agli impianti a produzione promiscua (olio ad uso alimentare ed energetico).
In attesa di tali chiarimenti, gli Uffici delle dogane continueranno ad operare secondo le disposizioni impartite nello specifico settore con la circolare 17/D del 28 maggio 2007, con la nota dell’allora ACGT prot. 4436 del 24 luglio 2007, con la circolare 37/D del 28 dicembre 2007 e con la circolare 32/D del 5 agosto 2008, prescindendo, nel corso dell’istruttoria per l’attivazione del deposito fiscale, dal riscontro della presenza dell’autorizzazione ex legge 239/04.
Viceversa, limitatamente agli impianti di produzione (ed ai relativi stoccaggi) di oli vegetali destinati esclusivamente ad uso energetico, per i quali non sussistono perplessità, gli Uffici delle dogane:
- in caso di impianti di nuova attivazione, anteriormente al rilascio dell’autorizzazione alla gestione del deposito in regime fiscale, acquisiranno l’autorizzazione ex legge 239/04 rilasciata dal MiSE;
- in caso di impianti già attivi, essendo necessario l’aggiornamento della licenza di esercizio sulla base dei nuovi presupposti di legge, procederanno ad informare il titolare dell’impianto affinché si attivi per richiedere la prevista autorizzazione. Una volta acquisita agli atti dell’Ufficio la predetta richiesta, nelle more del completamento del procedimento resta impregiudicata la normale operatività dell’impianto dal punto di vista fiscale, secondo l’assetto definito dall’Amministrazione finanziaria.
Restano ferme le indicazioni di cui al paragrafo 2 della più volte citata circolare 12/D del 28 marzo 2011, relativamente al calcolo della capacità del deposito ai fini dell’espressione del parere previsto dalla legge 239/04, con la sola puntualizzazione che, nel caso di depositi in cui siano contestualmente detenuti sia g.p.l. che altri prodotti petroliferi rientranti nel novero della legge 239/04, l’espressione del parere fiscale ai fini autorizzativi in oggetto spetta alla Direzione centrale qualora sia superato almeno uno dei limiti indicati nell’art.57, comma 1 del decreto legge 5/12, vale a dire 10.000 m3 per gli oli minerali (compreso il g.p.l.) ovvero 200 tonnellate per il g.p.l. (singolarmente considerato). Viceversa, l’istruttoria è di competenza della Regione (o della Provincia, qualora delegata dalla Regione).
Vengono infine confermate le indicazioni di cui al paragrafo 3 della circolare 12/D/2011, relativamente alla necessità di fornire compiuta informazione alla scrivente delle modifiche impiantistiche liberalizzate effettuate presso gli impianti a rilevanza nazionale dal punto di vista della fiscalità energetica.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla circolare 19/D.
Allegati:Agenzia Dogane – Crcolari – 19D – 16112012