L’allegato I, sezione I.1, l’allegato II, sezione II.1, e l’allegato III, sezione III.1 della direttiva 2008/68/CE rimandano a disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili, come definito all’articolo 2 di tale direttiva. Poiché le disposizioni di tali accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni, le ultime versioni modificate di detti accordi si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013, con un periodo transitorio che terminerà il 30 giugno 2013.  L’allegato I, sezione I.1, l’allegato II, sezione II.1 e l’allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE, vengono di conseguenza modificati dalla Direttiva 2012/45/UE.

Allegati:Commissione Europea – 2012 – Direttive – 45 – 3122012