Valore in Dogana – Corrispettivi e diritti di licenza (royalties)
Con la circolare 21/D del 30 novembre 2012, l’Agenzia delle Dogane fornisce indicazioni relative al computo nel valore in dogana dei corrispettivi e dei diritti di licenza. La materia in questione è disciplinata, oltre che dal Regolamento (CE) n.2913/1992 (CDC) e del Regolamento (CE) n.2454/1993 (DAC), dagli orientamenti della Commissione contenuti nella “Raccolta dei testi approvati dal Comitato del Codice doganale – Sezione Valore in dogana”, di cui al Documento TAXUD 800/2002, nella versione aggiornata del 2007, documento non avente tuttavia valore giuridicamente vincolante. L’attuale realtà dei mercati internazionali impone ora una rinnovata attenzione alla gestione dei corrispettivi e dei diritti di licenza quale elemento del valore dichiarato in dogana, sia al fine di assicurare l’esatta riscossione dei diritti doganali (in primo luogo, le risorse proprie) sia per evitare possibili distorsioni dei traffici, eventualmente favoriti dall’assenza di procedure nazionali uniformi e conformi alle regole europee.
Accise: termini e modalità di pagamento per alcuni prodotti
Con la nota Prot. 142490/RU del 30 novembre 2012, l’Agenzia delle Dogane rende noto che è stato approvato il ddecreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 29/10/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 282 del 3/12/2012. L’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise) rimanda infatti ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze la fissazione dei termini e delle modalità di pagamento dell’accisa anche relativamente ad eventuali acconti.
Lo stesso comma 4 stabilisce, tra l’altro, che il pagamento dell’accisa, relativa ai prodotti immessi in consumo nel periodo dal 1° al 15 dicembre di ogni anno, deve essere effettuato entro il giorno 27 dicembre, ed in tale caso non è consentito l’uso del versamento unitario di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 (modello F/24).
Olii minerali, da gas e combustibilii: nuove disposizioni dalla Commissione
Con l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, si applicano nuovi codici NC agli oli da gas e agli oli combustibili contenenti biodiesel. Le modifiche in questione possono ripercuotersi anche sul settore degli oli minerali poiché alcune operazioni di miscelatura secondo il regime di deposito doganale e nelle zone franche non sono più permesse come «manipolazioni usuali» in quanto danno luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre. La Commissione europea ha stabilito che la miscela di oli da gas o oli combustibili con il biodiesel è permessa, in modo che non sia necessario il magazzinaggio separato delle due merci.
Trasporto interno di merci pericolose: dalla Commissione direttive per l’adeguamento tecnico-scientifico
L’allegato I, sezione I.1, l’allegato II, sezione II.1, e l’allegato III, sezione III.1 della direttiva 2008/68/CE rimandano a disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili, come definito all’articolo 2 di tale direttiva. Poiché le disposizioni di tali accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni, le ultime versioni modificate di detti accordi si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013, con un periodo transitorio che terminerà il 30 giugno 2013…
Allegati:CNSD – Newsletter – 2012 – 30 – 10122012