Con l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, si applicano nuovi codici NC agli oli da gas e agli oli combustibili contenenti biodiesel. Le modifiche in questione possono ripercuotersi anche sul settore degli oli minerali poiché alcune operazioni di miscelatura secondo il regime di deposito doganale e nelle zone franche non sono più permesse come «manipolazioni usuali» in quanto danno luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre. La Commissione europea ha stabilito che la miscela di oli da gas o oli combustibili con il biodiesel è permessa, in modo che non sia necessario il magazzinaggio separato delle due merci. Tuttavia, tenendo conto della nota complementare 2 del capitolo 27 della nomenclatura combinata, la miscela ottenuta deve contenere meno dello 0,5 % in volume rispettivamente di biodiesel o oli da gas o oli combustibili.
Viene pertanto modificato l’allegato 72 delle DAC con effetto retroattivo, al fine di permettere di estinguere le obbligazioni doganali contratte dal 1 gennaio 2012 a causa dell’introduzione dei nuovi codici NC.
Allegati: Commissione Europea – 2012 – Regolamenti – 1101 – 26112012