Con la nota Prot. 142490/RU del 30 novembre 2012, l’Agenzia delle Dogane rende noto che è stato approvato il ddecreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 29/10/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 282 del 3/12/2012.
L’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise) rimanda infatti ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze la fissazione dei termini e delle modalità di pagamento dell’accisa anche relativamente ad eventuali acconti.
Lo stesso comma 4 stabilisce, tra l’altro, che il pagamento dell’accisa, relativa ai prodotti immessi in consumo nel periodo dal 1° al 15 dicembre di ogni anno, deve essere effettuato entro il giorno 27 dicembre, ed in tale caso non è consentito l’uso del versamento unitario di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 (modello F/24).
Il D.M. 29/10/2012 è stato dunque emanato allo scopo di consentire alle imprese operanti nel settore della produzione e commercializzazione di alcuni prodotti energetici (ad eccezione del gas naturale, dell’alcole e delle bevande alcoliche), di utilizzare il predetto modello F/24, anche per il pagamento dell’accisa relativa alle immissioni in consumo avvenute nella prima quindicina del mese di dicembre 2012.
Tale decreto prevede che i pagamenti dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2012, sono effettuati, nel medesimo anno entro:
a) il 18 dicembre, se eseguiti con l’utilizzo del modello unificato F/24 di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale intestato alla stessa tesoreria.
E’ possibile utilizzare il modello F/24 per effettuare i pagamenti, in scadenza al 27 dicembre 2012 ai sensi del 6° comma dell’art. 28 della legge 23/12/2000, n. 388, dell’accisa sul gas naturale, dell’accisa sui consumi di carbone, lignite e coke, dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto.
Restano invece fermi i termini e le modalità di pagamento fissati per l’accisa sull’energia elettrica.
Allegati:Agenzia Dogane – Nota – 142490RU – 30112012