La Decisione di esecuzione del 6 dicembre 2012 [notificata con il numero C(2012) 8889], modifica la decisione 2009/821/CE, la Commissione europea vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale.
La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, stabilisce infatti un elenco di posti d’ispezione frontalieri (PIF) riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES, istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco si trova nell’allegato I di tale decisione.
In seguito alle comunicazioni di Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Slovacchia e Regno Unito, si è reso necessario modificare le voci per i posti d’ispezione frontalieri di tali Stati membri nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE. L’Italia in particolare, ha comunicato che il posto d’ispezione frontaliero presso l’aeroporto di Ancona deve essere soppresso dall’elenco delle voci relative a tale Stato membro.
Allegati: Commissione Europea – 2011 – Decisioni – 742 – 6122012