L’adozione di recenti iniziative legislative ha comportato modifiche integrative al testo unico accise (D.Lgs. 26.10.1995, n.504), nonché l’introduzione di disposizioni comunque d’interesse per i prodotti disciplinati dal medesimo testo unico. L’Agenzia delle Dogane, con la nota Prot. RU 152093 del 28 dicembre 2012 passa in rassegna i contenuti delle novità giuridiche in oggetto, per fornire agli operatori un’utile fonte di riferimento.
Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (S.O. n. 208/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n.294 del 18 dicembre 2012), ha disposto le seguenti misure:
A) Privilegio (Art.16, comma 3, D.Lgs. n.504/95): l’art.16, comma 3, del D.Lgs. n.504/95 conferisce ai soggetti passivi dell’accisa la possibilità di rivalersi verso i cessionari dei prodotti per i quali hanno assolto il tributo, accordando ai crediti degli stessi soggetti passivi un privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio stabilito per i crediti dello Stato per le imposte (art.2752 c.c.), cui viene posposto, limitatamente all’importo corrispondente all’ammontare dell’accisa.
Nella nuova formulazione del suddetto art.16, comma 3, del D.Lgs. n.504/95, come risultante dall’integrazione apposta dall’art.34-sexies del citato D.L. n.179/2012, il medesimo diritto di preferenza viene esteso ai crediti vantati dai titolari di licenza per l’esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, essendo comunque l’imposta inglobata nel corrispettivo richiesto per l’operazione negoziale. Pur inserendosi nella disciplina dell’accisa, l’attribuzione di una causa di prelazione quale mezzo di tutela preferenziale del credito, congiuntamente alla riconosciuta possibilità di addebito ai cessionari a titolo di rivalsa, assume rilevanza giuridica sul piano meramente privatistico. La posizione degli esercenti depositi commerciali rimane, nella vicenda di che trattasi, estranea al rapporto obbligatorio d’imposta.
B) Bolla di accompagnamento merci viaggianti (Art.1 D.P.R.14.8.96, n.472): l’art.34, comma 43, del D.L. n. 179/2012, inserendo il comma 1-bis all’art.1 del D.P.R.14.8.96, n.472, interviene sull’obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti rimasto efficace, ad opera del comma 1 del medesimo art.1, per la circolazione dei prodotti sottoposti ad imposte disciplinate dal testo unico approvato con D.Lgs. n.504/95. Il suddetto obbligo trova applicazione, in via esemplificativa, in casi espressamente previsti da disposizioni regolamentari di esecuzione del testo unico delle accise (circolazione di oli lubrificanti e bitumi di petrolio per i quali è stata assolta l’imposta, DM n.557/96) o, ancora, in fattispecie di prodotti assoggettati ad accisa per i quali il regime delle accise consente che non siano scortati dal DAS (art.21, D.M. n.153/2001).
La disposizione introdotta circoscrive il mantenimento dell’obbligo di emissione della bolla di accompagnamento alla fase di prima immissione in commercio dei beni, sostanzialmente riducendone la portata applicativa.
Con riguardo alle disposizioni contenute nel disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2013)”, approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati in data 21 dicembre 2012, per il quale è in corso l’iter di perfezionamento per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si riportano invece di seguito le novità d’interesse nel settore dell’accisa:
C) Aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e sulle benzine: l’art.1, comma 487, del suddetto provvedimento reca la disposizione con la quale vengono confermate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le aliquote di accisa fissate dalla determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n.88789, nella misura sottoindicata:
- benzina e benzina con piombo: Euro 728,40 per mille litri;
- gasolio usato come carburante: Euro 617,40 per mille litri.
Il consolidamento delle sopraindicate aliquote d’imposta comporta l’avvenuto superamento della disposizione di cui al comma 2 dell’art.15 del decreto-legge 6.11.2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.11.2011, n.214, dovendosi intendere interamente assorbiti gli effetti degli aumenti dell’accisa per l’anno 2013 in essa contenuti.
D) Obblighi relativi ai controlli ed alla circolazione intracomunitaria (Art.21, comma 10, D.Lgs. n.504/95): con l’art.1, comma 363, viene inserita nel comma 10 dell’art.21 del D.Lgs. n.504/95, con efficacia a far data dal 1° gennaio 2013, una specifica previsione (lett.g-bis) riferita specificamente ai prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00.
Tale misura si prefigge di estendere gli obblighi relativi ai controlli ed alla circolazione intracomunitaria ai menzionati prodotti destinati ad essere utilizzati come additivi per taluni prodotti energetici.
E) Impieghi agevolati prodotti energetici in lavori agricoli (Punto 5, Tabella A, D.Lgs. n.504/95): l’art. 1, ai commi 516 e 517, detta disposizioni di natura non strettamente tributaria che assumono rilevanza ai fini della gestione dell’agevolazione fiscale di cui al punto 5 della Tabella A allegata al D.Lgs. n.504/95 e, in particolare, fissano delle condizioni applicative da osservare per l’accertamento dei quantitativi da ammettere all’impiego agevolato per i lavori da svolgere nell’anno solare.
Più specificamente, il comma 516, per un verso, indirizza le regioni ad utilizzare i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale e, per altro verso, individua quale limite massimo all’estensione dei terreni destinati a lavorazioni in agricoltura quello indicato nel fascicolo aziendale, disciplinato da disposizioni in materia di imprese agricole. A completamento di tale misura, al comma 517 viene disposto che i consumi medi standardizzati di gasolio ammissibili al beneficio fiscale, come determinati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26.2.2002, sono ridotti del 10 per cento per l’anno 2013. Altra differente riduzione viene prevista, poi, per l’anno 2014.
Alcune associazioni di categoria hanno richiesto indicazioni in ordine all’operatività dell’agevolazione sul gasolio e sui GPL usati come combustibili per riscaldamento in determinate zone geografiche. Ciò in considerazione dell’approssimarsi della scadenza (31 dicembre 2012) dell’autorizzazione, fissata dalla Decisione 2008/318/CE del Consiglio del 7.4.2008, ad applicare In Italia la misura in oggetto.
Al riguardo, l’Agenzia formula il seguente indirizzo interpretativo. La riduzione di costo in esame, rinviene la sua fonte giuridica primaria nell’art.8, comma 10, lett.c), della legge n.448/98 e ss.mm. e viene attuata in forza di disposizioni regolamentari, recate dal D.P.R. n.361/99, e di norme contenute in distinte Determinazioni del Direttore dell’Agenzia delle dogane.
Tale quadro giuridico ha trovato ulteriore consolidamento in distinte e successive Decisioni del Consiglio che, previo ripetuto accertamento della compatibilità comunitaria della misura ad opera della Commissione, hanno di volta in volta autorizzato a continuare ad applicare l’impiego agevolato di cui si discute. Da ultimo, la Decisione 2008/318/CE ha riconosciuto l’operatività del beneficio retroattivamente, a far data dal 1° gennaio 2007. Pertanto, in assenza di limitazioni temporali apposte da disposizioni dell’ordinamento del nostro Paese, hanno piena vigenza l’art.8, comma 10, lett.c), della legge n.448/98 e le connesse norme di esecuzione. che continuano a spiegare la loro efficacia sino a quando non verranno adottate iniziative ostative al mantenimento della loro applicabilità, siano esse di origine nazionale o europea.
Allegati: Agenzia Dogane – Note -152093 RU – 20122012