Con la Circolare n.22/D del 28 dicembre 2012, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli illustra le novità del Regolamento (UE) n.1101 del 26.11.2012 della Commissione (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L n.327/18 del 27.11.2012), il quale ha modificato l’allegato 72 del Reg. to CEE 2454/93 introducendo due nuovi punti (14a e 14b), riguardanti le operazioni di manipolazioni usuali.

La modifica in questione si è resa necessaria a seguito della variazione tariffaria entrata in vigore il 1° gennaio 2012 (Reg. n.1006/2011, che ha modificato l’allegato I del Reg.to CEE del Consiglio n.2658/87), con la quale è stato introdotto, per fini statistici, un codice di nomenclatura diverso per gli oli da gas e oli combustibili contenenti biodiesel (CNC da 2710 2011 a 2710 2019 e CNC da 2710 2031 a 2710 2039) e gli oli da gas e oli combustibili non contenenti biodiesel (CNC da 2710 1943 a 2710 1948 e da CNC 2710 1962 a 2710 1968).

Tale variazione tariffaria ha comportato difficoltà soprattutto nell’ipotesi di stoccaggio dei prodotti in questione nello stesso serbatoio all’interno del deposito doganale, in quanto si ottengono delle miscelazioni (involontarie o volontarie) che determinano una classificazione diversa del prodotto ottenuto. Infatti le miscelazioni in oggetto non sono autorizzabili come “manipolazioni usuali”, in base al punto 14 dell’allegato 72 del Reg. CEE 2454/93, in quanto le operazioni in parola sono possibili solo se non comportano un cambiamento del codice di nomenclatura combinata del prodotto ottenuto (a parte le ipotesi in cui ciò è esplicitamente previsto dall’allegato 72 sopra citato).

Al fine di superare tale problematica pertanto, i Servizi della Commissione hanno introdotto i citati punti 14 a) e 14 b) nell’allegato 72 i quali contengono, per tali prodotti, una deroga alla regola sopra indicata.

In particolare, al punto 14 a) è stata prevista la possibilità di Miscelazione di oli contenenti biodiesel con gli oli da gas o gli oli combustibili non contenenti biodiesel (classificati nel capitolo 27 della NC), al fine di ottenere una qualità costante o una qualità richiesta dal cliente, senza cambiare la natura delle merci, anche se ciò comporta una modifica del codice di nomenclatura combinata a otto cifre.

Al punto 14 b) è stata invece prevista la possibilità di miscelare prodotti appartenenti a capitoli diversi anche se in quantità limitate. In particolare, è possibile miscelare gli oli da gas o gli oli combustibili (capitolo 27 della NC) con biodiesel (capitolo 38 della NC), a condizione che la miscela stessa contenga meno dello 0,5% di biodiesel in volume (percentuale prevista dal Reg. UE n. 1113/2012). Allo stesso modo sarà possibile miscelare biodiesel con oli da gas o oli combustibili, purché la miscela ottenuta contenga meno dello 0,5 % di oli da gas o di oli combustibili in volume.

La modifica in parola entra in vigore con effetto retroattivo alla data del 1° gennaio 2012 al fine di estinguere le obbligazioni doganali eventualmente sorte nello stoccaggio dei suddetti prodotti nei depositi doganali a seguito della modifica tariffaria di cui sopra.

Allegati: Agenzia Dogane – Crcolari – 22D – 28122012