Il regolamento della Commissione (CE) n. 1875/2006, del 18 dicembre 2006, che ha modificato il Reg. (CEE) n. 2454/93 (Disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario, DAC), introducendo lo status di operatore economico autorizzato (authorised economic operators, AEO).
Gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di AEO full o di AEO—S (Sicurezza) sono considerati partner affidabili nella catena di approvvigionamento ed in quanto tali possono beneficiare di agevolazioni sotto l’aspetto dei controlli doganali in materia di sicurezza.
L’Unione europea riconosce i programmi di associazione commerciale di alcuni paesi terzi che sono stati sviluppati conformemente al SAFE (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade) dell’Organizzazione mondiale delle Dogane (OMD). Condizioni ncessarie, tuttavia, affinchè l’UE conceda a tali operatori specifiche agevolazioni dal punto di vista doganale e di sicurezza nel suo territorio, è che i Paesi di appartenenza abbiano siglato con l’UE un apposito accordo di mutuo riconoscimento tra i rispettivi programmi AEO, e che gli operatori certificati dei paesi terzi siano identificabili nelle dichiarazioni sommarie di entrata come operatori affidabili in quanto in possesso di una certificazione omologa all’AEO.
Con il Regolamento di esecuzione (UE) N. 58/2013 della Commissione del 23 gennaio 2013 vengono pertanto introdotte modalità atte ad individuare, nelle dichiarazioni sommarie di entrata, gli operatori economici aderenti a programmi di partenariato commerciale di paesi terzi. In particolare, viene introdotto un numero di identificazione unico degli operatori economici certificati dei paesi terzi.
Allegati: Commissione Europea – 2013 – Regolamenti – 58 – 23012013