Con la determinazione Prot. n. 3204 R.U. del 21 gennaio 2013, l’Agenzia delle Dogane definisce le modalità di affidamento della riscossione delle somme intimate con gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del d.l. 16/2012 (convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44). La determinazione in oggetto individua in particolare le modalità di affidamento del carico ed il contenuto dei flussi telematici di trasmissione agli agenti della riscossione per il tramite di Equitalia servizi S.p.a.
In base alla soprarichiamata norma infatti, gli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini del recupero delle risorse proprie tradizionali e dell’IVA all’importazione costituiscono titolo esecutivo decorsi dieci giorni dalla notifica al contribuente. L’Agenzia delle Dogane, entro tre anni dallo sdoganamento delle merci importate, può procedere ad emettere un avviso di rettifica dell’accertamento che, se non sospeso volontariamente dall’Agenzia stessa, diviene esecutivo decorsi dieci giorni dalla notifica. Dopo tale data l’Agenzia trasmetterà trlematicamente all’agente della riscossione i dati necessari per procedere all’esecuzione forzata che deve essere preventivamente preceduta da raccomandata di sollecito dell’Agente stesso.
A partire dal giorno successivo al termine ultimo per il pagamento (normalmente dieci giorni dalla notifica dell’accertamento), decorrono gli interessi di mora.