Autorizzazioni uniche europee alle procedure semplificate per il regime di Importazione, fissate le modalità di ripartizione delle spese di riscossione tra gli Stati membri coinvolti nelle relative operazioni
A stabilire tali modalità è il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 1° febbraio 2013. Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, cosi come modificato dal regolamento (CE) n. 1192/2008 della Commissione, del 17 novembre 2008, ha istituito come noto la cd. autorizzazione unica per la procedura di dichiarazione semplificata e la procedura di domiciliazione di cui all’art. 76, paragrafo l, del regolamento (CEE) n. 2913/92, del12 ottobre 1992.
In seguito, la Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato del 10 marzo 2009, concernente l’attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell’UE (ratificata dall’Italia con la legge 3 febbraio 2011, n. 7), ha stabilito che la quota dei diritti doganali destinata allo Stato dove avviene l’operazione di importazione va ripartita, in parti uguali, tra gli Stati membri coinvolti nella medesima operazione.
L’art. 1, comma 3, della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, stabilisce che le procedure indicate nella medesima Convenzione si applicano anche alle autorizzazioni uniche. Di conseguenza, il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha provveduto ad individuare, con il decreto in commento, le procedure contabili e fiscali necessarie a dare applicazione all’istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione ed in particolare per lo scambio di informazioni e la ripartizione delle spese di riscossione tra gli Stati membri beneficiari ai sensi della Convenzione.
A tale proposito, viene stabilito che in applicazione della Convenzione, gli importi afferenti alle spese di riscossione connesse con operazioni doganali nazionali sono riconosciuti a favore degli Stati membri beneficiari, in misura pari alla percentuale prevista all’art. 4 della medesima Convenzione (50%). L’Agenzia delle Dogane, entro il giomo 20 di ciascun mese solare, rende disponibili all’Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea del Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGRUE) le informazioni, con riferimento alle operazioni doganali nazionali effettuate nel mese solare precedente, concernenti gli importi di cui all’art. 3, paragrafo l della Convenzione e necessarie per i successivi riversamenti agli Stati membri beneficiari, indicando, per ciascuno di tali Stati, le somme complessivamente da attribuire.
L’IGRUE, sulla base delle indicazioni ricevute dall’Agenzia delle Dogane ai sensi del comma 2, provvede ai conseguenti trasferimenti in favore degli Stati beneficiari dando notifica ai medesimi Stati dell’avvenuta operazione. L’IGRUE provvede, altresì, a comunicare con cadenza mensile l’avvenuto trasferimento degli importi.