Il decreto del Ministro della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 detta il regolamento che detta le regole per la costituzione della società tra professionisti (STP), figura istituita dall’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che non non va a sostituire i modelli societari tra professionisti attualmente esistenti, affiancandosi ad essi. Ai sensi di tale norma infatti: “restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.
In base al decreto, le società tra professionisti possono includere due tipologie particolari di soci: quelli professionisti (ossia coloro che detengono le conoscenze e le competenze tecniche per soddisfare le richieste della committenza) e quelli di puro capitale (cioè che partecipano alla STP con un capitale di investimento, anche senza disporre di specifiche competenze o capacità tecniche inerenti alla professione). Il soci di capitale possono detenere al massimo un terzo del capitale totale della società tra professionisti costituita.
Il socio di solo capitale può fare parte di una società tra professionisti solo se:
possiede i requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale a cui la STP sarà iscritta; non abbia riportato condanne definitive; non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari. I soci professionisti, provenienti anche da ordini diversi, devono detenere obbligatoriamente almeno i 2/3 del capitale della STP. Questi soci devono risultare iscritti ai rispettivi albi professionali di appartenenza e devono rispettare il codice deontologico dei loro ordini di appartenenza.
Le STP devono risultare iscritte al registro delle imprese istituto presso la Camera di Commercio competente (in una sezione speciale). Le società tra professionisti devono anche essere iscritti obbligatoriamente all’ordine o il collegio di appartenenza dei soci professionisti. In caso società è multidisciplinare (ossia una STP costituita per l’esercizio di più attività) dovrà essere iscritta all’ordine o al collegio individuato come “prevalente”.
Se i componenti della STP non individuano una attività professionale come prevalente sulle altre, allora la società dovrà essere iscritta a tutti gli albi di appartenenza di ciascuno socio professionista.
Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione svolta in forma societaria, sono imposti alla società una serie di obblighi di informazione per iscritto del cliente (es. sul diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti; sulla possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale; sulla esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento). La società professionale deve a tal fine consegnare al cliente l’elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l’elenco dei soci con finalità d’investimento. Per quanto riguarda infine il regime disciplinare, ogni socio professionista resta vincolato alle norme deontologiche dell’ordine o del collegio al quale risulta iscritto. La STP risponde disciplinarmente delle violazioni eventualmente commesse alle regole della deontologia professionale dell’ordine o del collegio al quale è iscritta. Nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e di sostituti. Questi ultimi tuttavia possono subentrare solo in relazione a particolari attività caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili. In ogni caso i nominativi di sostituti ed ausiliari vanno comunicati per iscritto al cliente.
Restano invece estranei all’oggetto del provvedimento in oggetto, per assenza di riferimenti nella normativa primaria, i profili fiscali e previdenziali delle società professionali, aspetti questi che devono trovare regolamentazione nell’ambito delle signole discipline professioniali settoriali.