Con sentenza della Prima Sezione dell’8 novembre 2012 (Causa C-438/11), la Corte di Giustizia dell’UE precisa la portata del concetto di «certificato basato su una situazione fattuale inesatta riferita dall’esportatore» di cui all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale comunitario.
In particolare, la Corte stabilisce che l’articolo in questione va interpretato nel senso che nell’ipotesi in cui le autorità competenti dello Stato terzo si trovano nell’impossibilità di verificare in sede di controlli a posteriori, se il certificato d’origine «Form A» da esse rilasciato si basi su una situazione fattuale riferita in maniera esatta dall’esportatore – per via del fatto che questo ha cessato la sua produzione – si genera un’inversione dell’onere della prova, per cui spetta al debitore di dimostrare che tale certificato si basa su una situazione fattuale riferita da egli in maniera esatta.
Allegati: Corte – 2013 – Causa C438_11 – Domanda di pronuncia -26.08.2011 , Corte – 2013 – Causa C438_11 – Sentenza -8.11.2012