Con Sentenza dell’Ottava Sezione del 21 febbraio 2013 pronunciata nell’ambito della causa C-79/12, la Corte di Giustizia dell’UE fornisce un’interpretazione dell’art. 211 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1), a proposito del diritto degli Stati membri di autorizzare la dilazione di pagamento dell’IVA all’importazione.
L’articolo in questione, chiarisce la Corte, va interpretato nel senso che non osta all’applicazione di una normativa di uno Stato membro (come quella oggetto della causa principale), che subordina il pagamento differito dell’IVA dovuta sui beni importati, all’ottenimento di un certificato che non è richiesto a norma di tale direttiva, purché le condizioni per ottenere un siffatto certificato rispettino il principio della neutralità fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Allegati: Corte – 2013 – Causa C79_12 – Domanda di pronuncia – 14.02.2012 Corte – 2013 – Causa C79_12 – Sentenza – 14.02.2012