Il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a partire dal 1o gennaio 2009 in particolare l’articolo 25, prevede che il regime speciale per i paesi meno sviluppati deve garantire l’accesso in esenzione dai dazi al mercato comunitario per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, individuati e classificati dalle Nazioni Unite. La Commissione adotta le modifiche rese necessarie da cambiamenti della posizione o della classificazione internazionale di paesi o territori.
A seguito del riconoscimento della Repubblica del Sud Sudan come Stato indipendente (l’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 luglio 2011 ha adottato un’apposita risoluzione che riconosce il Sud Sudan come membro delle Nazioni Unite), il 18 dicembre 2012 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione A/RES/67/136 con la quale il Sud Sudan è stato aggiunto all’elenco dei paesi meno sviluppati.
Inoltre, il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) N. 496/2013 della Commissione del 29 maggio 2013 prende atto del dissolvimento delle Antille olandesi, con Bonaire, Sint Eustatius e Saba, Curaçao e Sint Maarten (parte neerlandese) che sono attualmente paesi e territori d’oltremare del Regno dei Paesi Bassi.
Di conseguenza, si è ritenuto opportuno modificare l’allegato I del regolamento SPG con l’eliminazione delle Antille olandesi dalla colonna B dell’allegato I del regolamento SPG e l’inclusione del Sud Sudan, Bonaire, Sint Eustatius e Saba, Curaçao e Sint Maarten (parte neerlandese) nella colonna B dell’allegato I del regolamento SPG. Il Sud Sudan viene inserito anche nella colonna D dell’allegato I del regolamento SPG tra i paesi beneficiari nel regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati.
Allegati: Commissione Europea – 2013 – Regolamenti – 496 – 29052013