Il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004, istituisce un quadro per la semplificazione e il rafforzamento della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in materia di accise.
L’articolo 21 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, prevede la verifica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico da parte dello Stato membro di spedizione prima che i prodotti sottoposti ad accisa possano circolare in regime di sospensione dall’accisa. Il regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa, specifica il contenuto della bozza di documento amministrativo elettronico. Poiché le informazioni di tale documento amministrativo riguardante le autorizzazioni relative alle accise sono verificate per accertare che concordino con i dati dei corrispondenti registri nazionali, i dati di ciascun registro nazionale devono essere messi periodicamente a disposizione di ciascuno Stato membro di spedizione e tenuti aggiornati.
Le informazioni contenute nei registri nazionali riguardanti gli operatori economici che movimentano prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa devono essere scambiate automaticamente mediante un registro centrale degli operatori economici (registro centrale) gestito dalla Commissione in conformità all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2012.
Per facilitare lo scambio di informazioni mediante il registro centrale è necessario stabilire la struttura e il contenuto dei formati standard da utilizzare, compresi i codici da inserire in tali formati.
Per assicurare che i dati disponibili nel registro centrale siano corretti e aggiornati automaticamente, l’ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento devono comunicare e trasmettere al registro centrale le modifiche dei rispettivi registri nazionali.
Affinché i dati contenuti nei registri nazionali siano corretti e aggiornati, l’ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento devono aggiornare il registro nazionale nello stesso giorno in cui interviene la modifica di un’autorizzazione e devono comunicare tali modifiche al registro centrale senza indugio.
Per assicurare che gli Stati membri dispongano di una copia accurata dei dati degli altri registri nazionali è necessario che l’ufficio centrale di collegamento per le accise o il servizio di collegamento designato prenda i provvedimenti necessari a garantire il ricevimento regolare e tempestivo delle nuove modifiche provenienti dal registro centrale.
È necessario che gli operatori economici dispongano dei mezzi atti a verificare che i dati relativi all’autorizzazione siano stati accuratamente trattati e divulgati dal registro centrale e a controllare i dati di un partner commerciale prima di presentare una bozza di documento amministrativo elettronico. Per rendere possibile la verifica della validità dei numeri di accisa, conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012, è opportuno che la Commissione, su presentazione di un numero unico di accisa valido, comunichi i principali dati necessari di un’autorizzazione conservata nel registro centrale. Occorre inoltre stabilire norme per rettificare le informazioni inesatte relative all’autorizzazione di un operatore economico.
Per assicurare che il registro centrale funzioni efficacemente, e per rispettare la durata massima del trattamento della notifica di una modifica di un registro nazionale o di una richiesta generale, è necessario specificare il livello di disponibilità del registro centrale e dei registri nazionali, nonché le circostanze in cui si può consentire che la disponibilità o il funzionamento del registro centrale o dei registri nazionali non mantengano tali livelli.
Per valutare il funzionamento del registro centrale la Commissione deve estrarre informazioni statistiche dal registro e trasmetterle agli Stati membri con frequenza mensile.
Al fine di concedere alla Commissione e agli Stati membri tempo sufficiente per prendere i provvedimenti necessari a rispettare gli obblighi in materia di termini e disponibilità dei servizi richiesti dal presente regolamento è necessario posticipare l’applicazione degli articoli 8, 9 e 10 al 1° gennaio 2015.
Allegati: Commissione Europea – 2013 – Regolamenti – 612 – 25062013