Con la Circolare 10/D del 24 giugno 2013 (Prot. 71985 R.U.), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel far seguito alle circolari n. 6/D del 09/04/2013 e n. 29/D del 03/08/2006, illustra le modalità operative da adottare per evitare la corresponsione o limitare l’accumulo degli interessi di mora – ex art. 11 del Reg. (CE) n. 1150/2000 – dovuti per errori amministrativi commessi dall’autorità doganale dello Stato membro nell’accertamento delle risorse proprie che (non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 17, paragrafo 2, del citato Reg. [CE] n. 1150/2000), devono essere messe a disposizione del bilancio dell’Unione europea, nell’ambito delle procedure inerenti i casi di non contabilizzazione a posteriori, rimborsi o sgravi dei dazi doganali concessi agli operatori in applicazione dei seguenti articoli del Reg. (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario) art. 220, paragrafo 2, lettera b) (non contabilizzazione e posteriori); combinato disposto degli artt. 236 e 220, paragrafo 2, lettera b) (rimborso o sgravio); art. 239 (rimborso o sgravio).
In proposito, premesso che gli interessi in parola decorrono, per tutte le ipotesi di errore amministrativo commesso dalle autorità doganali degli Stati membri, dal giorno in cui l’importo sarebbe dovuto essere stato messo a disposizione del bilancio dell’Unione europea (UE) se non fosse stato commesso alcun errore amministrativo, con la circolare in oggetto si raccomandano gli Uffici periferici di porre in essere le attività necessarie per consentire la tempestiva messa a disposizione del bilancio dell’UE delle risorse proprie oggetto di tali errori amministrativi, al fine di evitare, con evidente beneficio dell’erario nazionale, il pagamento o limitare l’accumulo di detti interessi moratori, nonché l’insorgenza di responsabilità finanziaria dello Stato nei riguardi dell’UE e di riflesso, sul piano nazionale, di un possibile danno erariale.
La circolare illustra le modalità operative da adottare a decorrere dal 1° luglio 2013 per le varie ipotesi di errori amministrativi commessi dagli Uffici nell’ambito dell’applicazione della normativa del codice doganale comunitario (CDC) inerente la non contabilizzazione, il rimborso e lo sgravio dei dazi doganali. In particolare, essa dispone che per tutte le ipotesi di dazi riscossi (e quindi di rimborso dei dazi all’operatore), si dovrà fare ricorso esclusivamente alla procedura descritta al punto 1. 3.
La prima ipotesi riguarda il caso dell’errore amministrativo rilevato dall’autorità amministrativa o giudiziaria oppure dalla CE nell’ambito di proprie Decisioni adottate per i casi REM/REC ad essa sottoposti.
In tali ipotesi, ricorrendo i requisiti per l’applicazione dell’art. 239 o del combinato disposto degli artt. 236 e 220, paragrafo 2, lettera b), del CDC, gli importi dei dazi da rimborsare all’operatore a causa dell’errore amministrativo commesso dall’Ufficio, non dovranno essere detratti dalla contabilità A al fine di evitare la corresponsione di interessi moratori che, invece, nell’ipotesi inversa (indebita detrazione dalla contabilità A) sarebbero dovuti per il periodo compreso tra la sottrazione dell’importo dalla contabilità A e la successiva nuova messa a disposizione del bilancio dell’UE. Gli Uffici, pertanto, nelle ipotesi in discorso, dovranno rimborsare l’operatore ricorrendo ai fondi del capitolo “3818”, senza procedere all’effettuazione del messaggio K7.
Altra casistica è quella dell’errore amministrativo rilevato dall’autorità amministrativa o giudiziaria (nell’ambito dei casi di sgravio o non contabilizzazione a posteriori dei dazi comunicati alla CE in base agli artt. 870, 889 e 904 bis del Reg. (CEE) 2454/93, vale a dire non quelli spediti per la Decisione della CE).
In tali circostanze, gli importi dei dazi non contabilizzati a posteriori o sgravati a causa dell’errore amministrativo commesso dall’Ufficio dovranno essere messi immediatamente a disposizione del bilancio dell’UE (mediante la messa a disposizione straordinaria) per evitare l’accumulo degli interessi di mora, che sono dovuti per il periodo compreso tra la data in cui gli importi sarebbero dovuti essere stati messi a disposizione, se non fosse stato commesso l’errore amministrativo, e la data in cui gli stessi importi vengono messi a disposizione. Le competenti Direzioni interregionali, regionali e provinciali, in tali casi, invieranno all’Area centrale dell’Agenzia e per conoscenza all’Ufficio tutela interessi finanziari dell’Unione europea della Direzione centrale accertamenti e controlli, una motivata richiesta di messa a disposizione straordinaria, valutando in maniera particolareggiata le circostanze che hanno determinato l’errore amministrativo dell’Ufficio locale. A tal riguardo, vengono specificae le diverse modalità operative da adottare a seconda che si tratti di una non contabilizzazione a posteriori, oppure di uno sgravio che comporti una detrazione degli importi dalla contabilità A o dalla contabilità B. 4
Nel caso di errore amministrativo individuato dalla CE nell’ambito delle Decisioni adottate sui casi REM/REC ad essa sottoposti in applicazione degli artt. 871 e ss. o 905 e ss. del Reg. (CEE) n. 2454/93, come per le ipotesi di cui al caso precedente, ricorrendo i requisiti per l’applicazione dell’art. 220, paragrafo 2, lettera b), o dell’art. 239, ovvero del combinato disposto degli artt. 236 e 220, paragrafo 2, lettera b), del CDC, gli importi dei dazi non contabilizzati a posteriori o sgravati a causa dell’errore amministrativo commesso dall’Ufficio, dovranno essere messi immediatamente a disposizione del bilancio dell’Unione (mediante la messa a disposizione straordinaria) per evitare l’accumulo degli interessi di mora, che sono dovuti per il periodo compreso tra la data in cui gli importi sarebbero dovuti essere stati messi a disposizione, se non fosse stato commesso l’errore amministrativo, e la data in cui gli stessi importi sono messi a disposizione. Tali ipotesi si differenziano da quelle di cui al precedente punto per il fatto che l’errore amministrativo, se non individuato dalla stessa autorità doganale che l’ha commesso, è rilevato dalla CE nell’ambito dell’analisi dei fascicoli REM/REC ad essa trasmessi per la Decisione di sua competenza. Dunque, anche per queste circostanze si dovrà procedere alla messa a disposizione straordinaria, valutando in maniera particolareggiata le circostanze che hanno determinato l’errore amministrativo dell’Ufficio locale. Si applicheranno, anche per questi casi, le stesse procedure, mutatis mutandis, richiamate nella circolare.
Le modalità operative sopra richiamate non vanno applicate nei casi in cui siano stati accordati all’operatore la non contabilizzazione a posteriori, lo sgravio od il rimborso dei dazi doganali per circostanze diverse dalla commissione di errori amministrativi da parte degli Uffici. Difatti, in tali ipotesi, la mancanza di errore amministrativo da parte dell’autorità doganale nazionale esclude la responsabilità finanziaria dello Stato membro e, pertanto, l’obbligo di messa a disposizione dell’erario dell’UE dell’importo dei dazi non contabilizzato a posteriori, sgravato o rimborsato.