Con la nota prot. 83644/RU del 9 luglio 2013, Con il Reg. (UE) n. 578/2010, l’Agenzia delle Dogane informa che la Commissione ha impartito le disposizioni di attuazione del Reg. (CE) n. 1216/2009 concernente il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del Trattato.
Gli articoli 42 e 43 del regolamento in questione, in particolare, prevedono che i piccoli esportatori siano esonerati dali’ obbligo di presentare un titolo di restituzione per importi stabiliti a livello globale e individuale. L’articolo 53 dispone inoltre l’obbligo di notifica alla Commissione dei titoli di restituzione richiesti e in taluni casi, di quelli emessi.
La progressiva evoluzione dei prezzi dei prodotti agricoli di base sul mercato mondiale associata alla riforma della politica agricola comune, ha causato una riduzione, o per taluni casi un esaurimento delle domande di titoli di restituzione. Tale situazione ha alleggerito la pressione sul bilancio dell’Unione in materia di restituzione FEAGA e reso pertanto possibile una semplificazione del sistema di versamento della restituzione all’esportazione per le operazioni della specie.
A seguito delle modifiche apportate dal Reg. (UE) n. 599 del 24.06.2013, la soglia di versamento al di sotto della quale i piccoli esportatori sono esonerati dall’obbligo di presentare un titolo di restituzione è stata elevata a € 200.000 per anno finanziario, mentre è stato innalzato a € 80 milioni per anno finanziario l’importo della riserva globale.
Inoltre, con il nuovo articolo 53 bis, la Commissione ha sospeso le notifiche di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico e del SAlSA.
Le suddette norme entrano in vigore il 15 luglio 2013.
Allegati: Agenzia Dogane – Note -83644RU – 9072013