Con sentenza del 19 marzo 2013 (Causa T-324/10), il Tribunale di primo grado dell’UE ha disposto l’annullamento dell’articolo 1, par. 3, della decisione C (2010) 2858 def. della Commissione, del 6 maggio 2010, che aveva negato lo sgravio dei dazi nei confronti di un’impresa importatrice di banane avvalsasi di certificati di importazioni poi risultati falsi, ammettendo invece lo sgravio nei confronti dell’agente doganale tramite il quale essa aveva operato.
La vicenda si riferisce ad una importazione di banane dall’Ecuador effettuata mediante il deposito di 116 dichiarazioni di importazione presso l’ufficio doganale di Anversa (Belgio) tra il 22 giugno 1998 e l’8 novembre 1999. Le dichiarazioni di importazione erano suffragate da 221 certificati di importazione, apparentemente emessi dal Regno di Spagna, che consentivano di importare banane nella Comunità europea, nell’ambito di un contingente tariffario con pagamento di un dazio doganale ridotto di EUR 75 per tonnellata.
Le dogane del Belgio, allertate da una lettera del 1° febbraio 2000 dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – che segnalava l’utilizzazione di falsi certificati di importazione spagnoli per importare banane nell’UE – scoprivano che anche i certificati di importazione in questione erano falsi.
Con lettera del 26 luglio 2002, veniva di conseguenza ingiunto alla ricorrente e all’agente doganale che aveva effettuato il deposito delle dichiarazioni doganali, il pagamento della somma di EUR 7 084 967,71 per le importazioni di banane risalenti al periodo tra il 1° gennaio 1998 e l’8 novembre 1999, corrispondente all’applicazione di un dazio doganale di EUR 850 per tonnellata importata, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 404/93.
In seguito alla contestazione da parte della ricorrente e dell’agente doganale del recupero a posteriori dei dazi doganali loro imposti, le dogane del Belgio trasmettevano gli atti alla Commissione ai fini di una decisione, conformemente agli articoli 871 e 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993.
Con decisione C (2010) 2858 def. del 6 maggio 2010, la Commissione accoglieva la contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione (articolo 1, paragrafo 1) e lo sgravio dei dazi nei confronti dell’agente doganale, ma non nei confronti della ricorrente.
Secondo la Commissione infatti, il ricorrente non aveva dato prova di aver tenuto un comportamento diligente, come richiesto ad un operatore esperto del settore. Pertanto, non le poteva essere riconosciuta l’assenza di negligenza manifesta (il ricorrente, da parte sua, aveva invece sostenuto che il mancato coinvolgimento delle autorità spagnole nella redazione dei certificati di importazione falsi non poteva essere dimostrato con certezza).
Per quanto riguarda l’agente doganale, la Commissione ha ritenuto che egli non avesse commesso né frode né negligenza manifesta e che di conseguenza potesse beneficiare dello sgravio dei dazi all’importazione.
Il tribunale di Primo Grado capovolge le considerazioni della Commissione, precisando che è la Commissione nel caso di specie a non aver dimostrato, e con gli elementi rilevati, che la ricorrente avesse dato prova nella fattispecie di una mancanza di diligenza. Spetta infatti alla Commissione dimostrare l’assenza di diligenza della ricorrente e, pertanto, la sua negligenza manifesta, tenendo conto della complessità delle norme il cui inadempimento ha fatto sorgere l’obbligazione doganale, nonché dell’esperienza professionale e della diligenza dell’operatore (vengono citate in proposito le sentenze Söhl & Söhlke, C‑48/98 e Paesi Bassi/Commissione, C‑156/00). Di conseguenza lo sgravio dei dazi va ammesso nei confronti anche della ricorrente.
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