Come noto, dal 1° gennaio 2011 la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza (Regolamento CEE n° 2454/1993, come modificato dai Regolamenti CE n° 1875/2006, n° 273/2009 e n° 312/2009), prevede l’obbligo per gli operatori economici di adeguarsi a quanto previsto nell’ambito del progetto I.C.S. (Import Control System). Nell’attesa della emanazione delle istruzioni ufficiali da parte degli Uffici dell’Agenzia competenti in materia, l’Agenzia elenca le principali novità relative alla presentazione delle dichiarazione sommaria di entrata (ENS), da presentare prima dell’ingresso della merce nel territorio doganale della Comunità. A tale proposito viene chiarito che l’Italia accetterà esclusivamente le ENS nel quale è indicato come ufficio doganale di 1° ingresso nella comunità un ufficio doganale italiano. In tale circostanza gli operatori economici saranno tenuti a inviare tali dichiarazioni al Sistema Telematico Doganale (STD).
Nel momento in cui le merci raggiungono l’effettivo ufficio di primo ingresso nel territorio della Comunità, l’operatore dovrà presentare una “notifica d’arrivo”. L’Italia intende utilizzare come notifica di arrivo il Manifesto delle Merci in Arrivo (MMA), già in uso, così da semplificare al massimo gli adempimenti per gli operatori economici del settore. Il tracciato del MMA corredato con i riferimenti delle ENS è in corso di pubblicazione (versione 4.0). I tracciati relativi alla dichiarazione sommaria di entrata ENS (ENtry Summary declaration) prevista dal Regolamento (CE) 1875/2006, sono invece disponibili dal 15 dicembre 2009 e a partire dal 1° luglio 2010 potranno essere avviati i test per suddetta dichiarazione. Tutti gli operatori economici dovranno pertanto adeguare i loro sistemi per l’invio del messaggio “ENS”, nel minor tempo possibile.
Si ricorda che l’invio della ENS, ai sensi del Reg. (CE) 648/2005 (art. 36 ter, par. 3 e 4) è a carico del soggetto che introduce le merci nel territorio doganale comunitario; di colui che assume la responsabilità del trasporto o del soggetto per conto del quale agisce uno dei soggetti suddetti; od ancora a carico del soggetto che presenta le merci alla dogana o del rappresentante dei soggetti di cui sopra.
I termini per l’invio della ENS variano a seconda del mezzo di trasporto su cui viaggiano le merci. In caso di trasporto marittimo sono:
• per i carichi trasportati in container: almeno 24 ore prima del carico nel porto di partenza;
• per i carichi alla rinfusa/frazionati: almeno quattro ore prima dell’arrivo al primo porto situato sul territorio doganale della Comunità;
• per i trasporti effettuati tra la Groenlandia, le isole Færøer, Ceuta, Melilla, la Norvegia, l’Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo, tutti i porti del Marocco e il territorio doganale della Comunità ad eccezione dei dipartimenti francesi d’oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie: almeno due ore prima dell’arrivo al primo porto del territorio doganale comunitario;
In caso di trasporto aereo:
• per voli a corto raggio: almeno entro il momento dell’effettivo decollo dell’aeromobile
• per voli a lungo raggio: almeno quattro ore prima dell’arrivo al primo aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità;
Nel caso del traffico ferroviario e di navigazione su acque interne, la dichiarazione sommaria di entrata va presentata all’ufficio doganale di entrata almeno due ore prima dell’arrivo all’ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità.
Infine, nel caso del traffico su strada, la dichiarazione sommaria di entrata va presentata all’ufficio doganale di entrata almeno un’ora prima dell’arrivo all’ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità.
I dati da inserire nella ENS figurano nell’allegato 30 bis del Reg. (CE) 1875/2006, così come modificato dal Reg. (CE) 312/2009. Per alcune categorie di operazioni e per determinati soggetti (corrieri, AEO, spedizioni postali, ecc.) è previsto un set limitato di informazioni da trasmettere