Con la nota Prot. 115837 R.U. del 15 ottobre 2013, l’Agenzia delle Dogane fornisce istruzioni di dettaglio riguardo l’interpretazione dell’art. 79 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 (TULD), al fine di uniformare le modalità adottate da parte dei vari Uffici doganali di computo degli interessi dovuti per il pagamento differito dei diritti doganali. L’articolo 79 del TULD, come noto, prevede che gli Uffici doganali possano concedere agli operatori la possibilità di differire per non oltre trenta giorni (a decorrere dalla data determinata ai sensi del successivo art. 80 dello stesso D.P.R.) il pagamento dei diritti doganali senza il pagamento degli interessi.
Le dilazioni di pagamento concesse per periodi maggiori fino ad un massimo di novanta giorni comprensivi dei primi trenta (che per espressa disposizione del 1° comma dell’articolo in oggetto possono essere accordate solamente per i diritti afferenti la fiscalità interna), comportano invece l’obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze (MEF) sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi.
I due semestri oggetto di determinazione di detto saggio di interesse da parte del MEF sono così standardizzati:
1) 13 gennaio – 12 luglio;
2) 13 luglio – 12 gennaio dell’anno successivo.
Non vi sono particolari difficoltà nel calcolo degli interessi in questione nei casi in cui la data di decorrenza della dilazione di pagamento (determinata ai sensi dell’art. 80 del TULD) ed il periodo di dilazione del pagamento dei diritti afferenti la fiscalità interna sono interamente compreso in uno dei due semestri oggetto di determinazione del saggio d’interesse da parte del MEF. Difatti, in tali ipotesi è pacifica l’applicazione, per il computo degli interessi, del saggio di riferimento del semestre in cui ricadono sia il dies a quo che il periodo di dilazione del pagamento.
Viceversa, maggiori problemi interpretativi e conseguenti diverse modalità di computo degli interessi in questione riguardano i casi in cui il periodo di dilazione (con esclusione dei primi trenta giorni) del pagamento dei diritti afferenti la fiscalità interna ricade in tutto o in parte nel semestre successivo a quello in cui è compresa la data di decorrenza (determinata ex art. 80 del TULD) della dilazione di pagamento. In queste ipotesi infatti, sulla base di quanto segnalato, alcuni Uffici per il conteggio degli interessi applicano il tasso di riferimento del semestre in cui è compresa la data di decorrenza del periodo per il quale è concesso il pagamento differito, mentre altri applicano il tasso di riferimento del semestre in cui ricade il periodo di dilazione (con esclusione dei primi trenta giorni) del pagamento dei diritti afferenti la fiscalità interna.
A parere dell’Agenzia, l’interpretazione più corretta della norma è quest’ultima. Ciò in quanto si ritiene che tali tipologie di interessi, avendo natura compensativa, ossia nello specifico mirano a compensare l’erario nazionale degli svantaggi connessi alla concessione all’operatore del beneficio del pagamento differito dei diritti doganali afferenti la fiscalità interna, non possono che essere conteggiati sulla base del saggio di interesse vigente al momento dell’effettivo godimento di detto beneficio o, specularmente, dell’effettivo scompenso sopportato dall’erario nazionale.
Pertanto, al fine di uniformare le modalità di calcolo degli interessi in argomento, gli Uffici dovranno operare secondo le seguenti procedure:
a) nel caso in cui il periodo di dilazione (computato senza tener conto dei primi trenta giorni) del pagamento dei diritti afferenti la fiscalità interna ricada interamente in un semestre, dovrà applicarsi il saggio di interesse stabilito con decreto del MEF per lo stesso semestre;
b) nel caso in cui il periodo di dilazione (calcolato, sempre, senza considerare i primi trenta giorni) del pagamento dei diritti afferenti la fiscalità interna ricada a cavallo dei due semestri, dovranno applicarsi entrambi i saggi di interesse stabiliti con appositi decreti del MEF, ognuno con riferimento ai giorni ricadenti nel rispettivo semestre.