Nel pronunciarsi su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Cassazione francese, la Corte di Giustizia dell’UE con sentenza della Seconda Sezione dell’11 luglio 2013, fornisce una interpretazione degli articoli 206 del regolamento n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e 71 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Il caso riguardava il furto di merci collocate in regime di deposito doganale.

L’articolo 203, paragrafo 1, del codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, va interpretato secondo la Corte nel senso che un furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale costituisce una sottrazione di dette merci ai sensi di tale disposizione, facendo nascere un’obbligazione doganale all’importazione, e che l’articolo 206 di detto regolamento è applicabile solo al caso in cui un’obbligazione doganale sorga in applicazione degli articoli 202 e 204, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento.

L’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il furto di merci detenute in regime di deposito doganale fa sorgere il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto.

Allegati:
Corte – 2013 – Causa C273_12 – Sentenza – 11.07.2013
Corte – 2013 – Causa C273_12 – Domanda di pronuncia – 4.6.2012