L’azione chiave 2 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «L’Atto per il mercato unico II – Insieme per una nuova crescita», invita ad istituire un vero mercato unico del trasporto marittimo, non assoggettando più le merci prodotte nell’Unione e trasportate tra i porti marittimi dell’Unione alle stesse formalità amministrative e doganali che si applicano alle merci provenienti da porti di paesi terzi.
A tal fine, la Commissione si è impegnata a presentare un pacchetto denominato «cintura blu» (di cui il regolamento in commento fa parte), comprendente iniziative legislative e non legislative volte a ridurre gli oneri amministrativi cui è soggetto il trasporto marittimo all’interno dell’Unione a un livello paragonabile a quello di altri modi di trasporto (aereo, ferroviario, stradale).
Ai sensi dell’articolo 313, paragrafo 2, lettera a), delle DAC (Reg. 2454/93), le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità in conformità dell’articolo 37 del Codice doganale comunitario non sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che hanno posizione comunitaria. Il successivo paragrafo 3, lettera b), dell’articolo 313 delle DAC prevede che le merci trasportate tra due porti situati all’interno del territorio doganale della Comunità mediante un servizio regolare autorizzato sono considerate merci comunitarie, salvo contrario accertamento. Le navi che forniscono un servizio regolare possono anche trasportare merci non comunitarie, purché tali merci siano vincolate al regime di transito comunitario esterno. Il ricorso a un servizio regolare per il trasporto di merci non comunitarie non pregiudica inoltre l’applicazione di controlli per altri scopi, compresi quelli connessi ai rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica o in campo fitosanitario.
Prima di rilasciare un’autorizzazione relativa a un servizio regolare di trasporto marittimo, l’autorità doganale di rilascio è tenuta a consultare le autorità doganali degli altri Stati membri interessati dal servizio. Se, dopo aver ricevuto un’autorizzazione, il titolare di quest’ultima intende estendere il servizio ad altri Stati membri, è opportuno organizzare ulteriori consultazioni con le autorità doganali di tali Stati membri. Per limitare il più possibile la necessità di ulteriori consultazioni successivamente al rilascio di un’autorizzazione, è stato stabilito che le società di navigazione che presentano una domanda di autorizzazione possano indicare, oltre all’elenco degli Stati membri effettivamente interessati dal servizio, anche gli Stati membri potenzialmente interessati per i quali dichiarano di prevedere servizi futuri.
A partire dal 2010, il periodo concesso per la consultazione delle autorità doganali di altri Stati membri è di 45 giorni. L’esperienza ha tuttavia indicato che questo lasso di tempo è inutilmente lungo e dovrebbe essere ridotto.
L’uso di un sistema elettronico di informazione e comunicazione ha reso privo di oggetto l’allegato 42 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, che viene di conseguenza soppresso.
Infine, il sistema elettronico di informazione e comunicazione attualmente utilizzato per conservare le informazioni e notificare alle autorità doganali di altri Stati membri le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo non è il sistema di cui all’articolo 14 quinvicies del regolamento (CEE) n. 2454/93. I riferimenti a questo sistema devono essere corretti.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.
Allegati: Commissione Europea – 2012 – Regolamenti – 1099 – 5112013