Con la Circolare n. 19/D del 15 novembre 2013  (Prot. 131265), l’Agenzia delle Dogane fornisce alcuni chiarimenti relativi ai due regolamenti in oggetto, che apportano modifiche al Reg. CEE n.2454/93 (DAC), introducendo alcune novità in materia di perfezionamento attivo ed ammissione temporanea. Per quanto riguarda il primo regime, il Regolamento (UE) n. 1063/2013 ha modificato il punto 3 dell’allegato 74 DAC riguardante l’utilizzo della compensazione per equivalenza nel settore dello zucchero. In particolare tale norma prevede la possibilità di applicare il sistema della compensazione per equivalenza tra lo zucchero greggio di canna e lo zucchero greggio di barbabietola purché si ottenga zucchero bianco.

La modifica legislativa sopra citata si è resa necessaria nel momento in cui si è accertato che nel mercato dell’Unione non esiste lo zucchero greggio di barbabietola, come indicato attualmente al punto 3 dell’allegato 74, in quanto dal processo di lavorazione della barbabietola si ottiene direttamente zucchero bianco e non un prodotto intermedio come lo zucchero greggio di barbabietola.

Per superare il problema sopra evidenziato, il Comitato Codice Doganale sez. procedure speciali, pur mantenendo la stessa forma di semplificazione prevista dall’attuale normativa, ha modificato il punto 3 dell’allegato 74 prevedendo l’equivalenza tra lo zucchero greggio di canna e la barbabietola da zucchero per ottenere zucchero bianco.

Al punto 3 dell’allegato 74, sono state introdotte inoltre, indicazioni sulla modalità di determinazione del tasso di rendimento dello zucchero greggio di canna della qualità tipo e dello zucchero greggio di canna della qualità non tipo per  determinare quanto zucchero greggio di canna può essere importato a fronte di un certo quantitativo di zucchero bianco comunitario esportato.

Con riferimento al regime di ammissione temporanea, la modifica prevista dal Regolamento (UE) n. 1076/2013 (vedasi Newsletter CNSD n. 29/2013) si è resa necessaria a  seguito di alcuni episodi verificatisi recentemente presso alcune dogane  aeroportuali dell’Unione a viaggiatori (musicisti) che portavano a seguito  strumenti musicali portatili per svolgere spettacoli, concerti all’interno dell’Unione.  Al fine di evitare difficoltà in futuro per l’importazione di tale tipo di merce il Comitato Codice Doganale sez. procedure speciali ha deciso di modificare l’art.  569 del Reg.to CEE 2454/93 per introdurre delle semplificazioni per gli strumenti  musicali che vengono importati dai viaggiatori allo scopo di essere utilizzati come  materiale professionale. In particolare non sarà necessario dichiarare esplicitamente tali merci al regime di ammissione temporanea, ma potranno essere dichiarate con altro atto, secondo le modalità previste dall’art.233 DAC. Con il regolamento sopra indicato è stato modificato anche l’art. 232 parag. 1) delle DAC al fine di introdurre la fattispecie prevista dal comma 1 bis  dell’art.569 sopra citato fra le ipotesi in cui il vincolo al regime di ammissione  temporanea e la riesportazione di tali merci possa essere effettuata con altro atto.

Inoltre, al fine di evitare problemi analoghi a quelli sopra rappresentati per  fattispecie simili, è stata inserita l’ipotesi degli strumenti musicali portatili utilizzati  per scopi professionali nei casi previsti dall’art. 230 DAC in cui  è applicabile l’importazione in franchigia e nei casi previsti dall’art.231 DAC relativo all’esportazione di merce in caso di traffico turistico,  frontaliero e di importanza economica trascurabile. Anche con le procedure sopra  citate gli strumenti musicali portatili potranno essere dichiarati con altro atto.

Allegati: Agenzia Dogane – Crcolari – 19D – 15112013