Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, la Commissione europea ha adottato disposizioni relative alla classificazione di alcuni beni medicali riportati nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del regolamento in oggetto, che devono essere classificate nei codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite in relazione alle merci interessate dal regolamento in oggetto che non sono conformi al regolamento stesso, possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi
Allegati: Commissione Europea – 2013 – Regolamenti – 1212 – 26112013