Con Circolare N. 20/D del 28 novembre 2013, l’Agenzia delle Dogane comunica che nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, n. 294/40 del 6.11.2013 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione n. 1099/2013 della Commissione del 5 novembre 2013, concernente il potenziamento dei servizi regolari di trasporto marittimo.
Tale regolamento, entrato in vigore il 26 novembre 2013, è parte integrante del progetto della Commissione Europea denominato “cintura blu/ blue belt” che si prefigge l’obiettivo di garantire che le merci dell’UE trasportate via mare possano circolare liberamente nel mercato interno dell’Unione Europea, senza essere soggette agli oneri amministrativi e alle formalità doganali normalmente previsti per le merci di provenienza extra-comunitaria.
L’articolo 313, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede che le merci trasportate tra due porti situati all’interno del territorio doganale della Comunità mediante un sevizio regolare autorizzato sono considerate merci comunitarie, salvo contrario accertamento. Le navi che forniscono un servizio regolare autorizzato possono anche trasportate merci non comunitarie, purché tali merci siano vincolate al regime del transito comunitario esterno. Il riscorso a un servizio regolare per il trasporto di merci non comunitarie non pregiudica inoltre l’applicazione di controlli per altri scopi, compresi quelli connessi ai rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica o in campo fitosanitario.
Per quel che concerne le modifiche introdotte dal regolamento in oggetto, l’Agenzia fa presente che le medesime concernono, in particolare, l’articolo 313 ter del regolamento (CEE) n. 2454/93 (DAC). Un nuovo paragrafo 2 bis all’interno di tale articolo prevede l’utilizzo di un’apposito sistema elettronico di informazione e di comunicazione che consente alla Commissione e alle autorità doganali degli Stati membri di conservare e di accedere ai dati contenuti nelle istanze e nelle autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo e, se del caso, di modificare o revocare le medesime, così come di conoscere ogni altra informazione pertinente (es. nomi dei porti di scalo e delle navi destinate al servizio).
Tale sistema elettronico di informazione e di comunicazione rende inutile l’utilizzo dell’allegato 42 bis delle DAC (certificato cartaceo di autorizzazione) che, pertanto, è da ritenersi soppresso a decorrere dalla suddetta data di entrata in vigore del Regolamento.
Il primo comma del paragrafo 3 è stato altresì modificato al fine di prevedere che nella domanda di autorizzazione ad effettuare un servizio di linea regolare, la società di navigazione possa – oltre a specificare quali sono gli Stati membri effettivamente interessati dal servizio di trasporto marittimo – indicare anche altri Stati membri potenzialmente interessati per i quali la compagnia richiedente medesima dichiari di prevedere servizi futuri.
Inoltre, al secondo comma, il periodo di 45 giorni – precedentemente previsto ai fini della definizione della procedura di consultazione tra le autorità doganali – è stato ridotto a 15 giorni, atteso che la medesima consultazione si effettua attraverso lo scambio informatico di dati.
Al fine di consentire all’Area Centrale di disporre entro il termine stabilito degli elementi necessari ad una compiuta valutazione delle istanze in materia le Strutture territoriali dell’Agenzia vengono invitate a sensibilizzare i propri dipendenti Uffici a comunicare entro 10 giorni le informazioni necessarie al conferimento o meno, alle compagnie marittime richiedenti, dell’autorizzazione ad istituire servizi di linea regolari.
L’Agenzia precisa inoltre che le modifiche relative al numero di Stati membri che possono essere indicati nella domanda e alla tempistica concessa per la consultazione delle autorità doganali di altri Stati membri richiedono di modificare il sistema elettronico istituito dalla Commissione per i servizi regolari di trasporto marittimo e, pertanto, è stato stabilito di differire l’applicazione delle corrispondenti disposizioni (art.1, par.1, lettera b), punti i) e ii)) del regolamento di cui trattasi al 1° marzo 2014. Entro tasle data e previa richiesta delle compagnie marittime che sono già titolari delle autorizzazioni relative al servizio regolare, si potrà procedere al riesame delle medesime, al fine di tener conto delle eventuali indicazioni circa altri Stati membri potenzialmente interessati a futuri servizi della specie.
Quanto rappresentato dalla precedente nota prot. n. 26466/RU del 26.03.2010 rimane tuttora valido, per le parti non modificate dal regolamento in oggetto.