Il protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973, e il protocollo n. 3 dell’accordo SEE, come modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE n. 140/2001 e n. 138/2004 (in prosieguo « protocollo n. 3 dell’accordo SEE») fissano il regime commerciale applicabile a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti.
Il protocollo n. 3 dell’accordo SEE in particolare, dispone un’esenzione dai dazi applicabile ad alcune acque contenenti zucchero o altri dolcificanti o aromatizzanti, classificate al codice NC 22021000, e ad altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero o altri dolcificanti o aromatizzanti, ma non contenenti prodotti di cui alle voci da 0401 a 0404, o materie grasse provenienti dai prodotti di cui alle voci da 0401 a 0404, classificati al codice NC 2202 90 10.
L’esenzione dai dazi per le acque e le altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia dall’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (in prosieguo «accordo in forma di scambio di lettere»), approvato con decisione 2004/859/CE. In conformità all’accordo in forma di scambio di lettere, le importazioni esenti da dazi delle merci classificate ai codici NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 originarie della Norvegia vanno consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi, mentre le importazioni che eccedono tale contingente sono soggette a dazio.
L’accordo in forma di scambio di lettere prescrive inoltre che i prodotti in questione godono di un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione se il contingente tariffario non si esaurisce entro il 31 ottobre dell’anno precedente. Dai dati forniti alla Commissione, risulta che il contingente annuale per il 2013 per le acque e le bevande in questione, aperto a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1085/2012 della Commissione, alla data del 31 ottobre 2013 non era esaurito. In virtù del regolamento in commento è stato quindi concesso ai prodotti in questione un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
Per il 2014 inoltre, si è deciso di non applicare la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale prevista dal protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973. Per ragioni di certezza del diritto, si è inoltre ritenuto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1085/2012.
Allegati: Commissione Europea – 2013 – Regolamenti – 1322 – 11122013