Con la Circolare N. 35/E del 17 dicembre 2013 l’Agenzia delle Entrate chiarisce la portata dell’articolo 93 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, (cd. “decreto liberalizzazioni”), che ha modificato il settimo comma dell’articolo 60 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 che nella formulazione in vigore dal 24 gennaio 2012 dispone: “Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione“.
L’Agenzia delle Entrate in particolare, estende la facoltà di detrarre l’IVA pagata a seguito di accertamento anche all’ipotesi in cui il debitore dell’imposta è l’importatore, sebbene nelle importazioni l’imposta non venga addebitata all’importatore in via di rivalsa, ma da questi versata direttamente in dogana.
A seguito della suddetta modifica del 7° comma dell’art. 60, l’Agenzia delle Entrate riconosce che il termine per esercitare la detrazione decorre dal pagamento della maggiore imposta accertata dall’Agenzia delle Dogane in capo all’importatore.
Allegati:Agenzia Entrate – 2013 – Circolaree – 35E – 17122013