L’articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede la possibilità di autorizzare i paesi beneficiari del sistema unionale delle preferenze generalizzate (SPG) appartenenti ai gruppi regionali I e III a impiegare l’uno i materiali dell’altro nel quadro di una tipologia specifica di cumulo, comunemente denominata «cumulo interregionale»; fissa inoltre le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione.
Con lettera del 15 aprile 2013, l’Indonesia e lo Sri Lanka hanno presentato una richiesta congiunta di cumulo interregionale ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Nell’ottica di promuovere gli scambi commerciali e di contribuire alla crescita delle rispettive economie, i due paesi hanno chiesto di autorizzare il settore della tabacchicoltura indonesiano a rifornire l’industria manifatturiera dei sigari dello Sri Lanka di materiali di origine indonesiana che lo Sri Lanka possa impiegare al suo interno, nel quadro del cumulo, in ulteriori lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Nella richiesta, entrambi i paesi si sono impegnati a osservare o far osservare le norme d’origine nel quadro dell’SPG e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurarne la corretta applicazione sia nei confronti dell’Unione europea che nelle loro relazioni reciproche.
La richiesta descrive sia i materiali di cui si propone l’impiego nel quadro del cumulo, ossia tabacchi greggi o non lavorati e cascami di tabacco di cui alla voce 2401 del sistema armonizzato (SA), sia le fasi di lavorazione e i processi ausiliari che s’intendono effettuare nello Sri Lanka. In essa si afferma che, se autorizzato, il cumulo interregionale avrà effetti benefici sulle economie di entrambi i paesi e non recherà pregiudizio ai settori economici dell’Unione attivi nella produzione e vendita di sigari.
Si è di conseguenza autorizzato lo Sri Lanka a cumulare materiali di cui alla voce SA 2401 originari dell’Indonesia, a condizione che entrambi i paesi mantengano lo status di paese beneficiario ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione europea sorveglierà l’evoluzione delle importazioni derivante da quest’autorizzazione, che potrà rivedere alla luce della sorveglianza effettuata in base a criteri quali l’aumento quantitativo delle importazioni.