Con la nota prot. 143005 RU del 19 dicembre 2013, l’Agenzia delle Dogane informa che dal 30 settembre u.s. è applicabile il Regolamento UE n. 258 del 14 marzo 2012, concernente la materia indicata in oggetto. Al riguardo, nel comunicare che sono state già fornite le opportune istruzioni agli Uffici delle dogane, la Direzione centrale riassume nella nota in oggetto gli adempimenti richiesti agli operatori del settore.
In particolare, in occasione dell’espletamento delle formalità doganali per l’esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni presso l’Ufficio doganale di esportazione l’operatore in possesso di una delle tre tipologie di autorizzazioni previste dall’art. 2 paragrafo 14 del Regolamento in oggetto -rilasciata dai competenti organi del Ministero dell’Interno – dovrà indicare nella casella 44 della dichiarazione di esportazione (DAU) il codice del certificato E020 (Export authorisation for firearms _ Regulation EU n.258/2012) e presentare l’originale dell’autorizzazione all’Ufficio doganale di esportazione; quest’ultimo effettuati i controlli di rito, procederà a compilare il foglio di scarico (campi da 21 a 25 dell’Allegato II del Regolamento) restituendo l’originale all’ operatore.