Con la nota Prot. 1328-RU del 9 gennaio 2014, l’Agenzia delle Dogane chiarisce alcuni dubbi circa la documentazione da presentare a corredo della dichiarazione doganale richiamata nella casella 44 del DAU.
In taluni casi infatti, l’immissione in libera pratica di taluni beni o l’accesso ad un trattamento tariffario particolare sono subordinati alla presentazione all’autorità doganale di un certificato, di un documento o di un’autorizzazione specifica. Qualora non ricorra tale circostanza (per cui nessun certificato, documento o autorizzazione è richiesta), si ammette la possibilità da parte dell’operatore di indicare nella casella 44 del DAU, uno o più codici cd. “di esclusione” (solitamente quelli della serie Y, es.: Y922 = altri prodotti non contenenti pelliccia di cane e di gatto in conformità del Reg.to CE n.1523/2007, Y900 = bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington – CITES, ecc.), i quali indicano che l’immissione in libera pratica o l’accesso al trattamento tariffario particolare sono consentiti senza necessità di produzione del certificato, documento o autorizzazione cui il codice fa riferimento. Ciò in quanto una volta inserito nel corpo del DAU, il codice di esclusione produce tutti gli effetti di un’autocertificazione.
Di conseguenza, qualora l’immissione in libera pratica di un dato bene o l’accesso ad un trattamento tariffario particolare non sono subordinati alla presentazione all’autorità doganale di un certificato, di un documento o di un’autorizzazione specifica, sarà sufficiente indicare nella casella 44 del DAU il solo codice di esclusione, senza che si necessario allegare alla dichiarazione doganali altre dichiarazioni di parte (es. del produttore del bene), riattestanti la condizione già evidenziata mediante l’apposizione del pertinente codice di esclusione (nell’esempio di cui sopra, non è necessaria la dichiarazione del produttore che le merci non contengono peli di cane o di gatto).
In caso di fondati dubbi sulla veridicità dell’autocertificazione resa in forma codificata, gli uffici doganali possono eseguire degli approfondimenti e richiedere elementi di riscontro. E pertanto necessario che il dichiarante si procuri sempre tutti i documenti richiamati dai codici di esclusione indicati nella casella 44, in modo da poterli esibire alla dogana in caso di controllo, ed escludere la loro responsabilità
Allegati: Agenzia Dogane – Note -1328RU – 9012014