L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce criteri specifici di ammissibilità per la concessione, al paese richiedente, delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+). A tale scopo il paese in questione deve essere considerato vulnerabile. Esso inoltre deve aver ratificato tutte le convenzioni elencate nell’allegato VIII del suddetto regolamento e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti non devono aver rilevato gravi carenze nell’attuazione effettiva di tali convenzioni. Riguardo alle convenzioni pertinenti, non deve aver formulato una riserva vietata da una di tali convenzioni o che, ai fini esclusivi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 978/2012, sia ritenuta incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione. Deve inoltre accettare senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione e assumere gli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) n. 978/2012.
Ogni paese beneficiario dell’SPG che intende beneficiare dell’SPG+ deve presentare una domanda corredata da informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti, le proprie riserve e le obiezioni in merito a tali riserve espresse dalle altre parti della convenzione nonché gli impegni vincolanti assunti.
Con Regolamento delegato (UE) N. 182/2014 della Commissione del 17 dicembre 2013 la Commissione ha inserito nell’elenco dei Paesi paesi l’SPG+ la Repubblica di El Salvador, la Repubblica del Guatemala e la Repubblica di Panama.