Con il Decreto del 28 febbraio 2014 prosegue l’iter di attuazione della direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010, relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.
Il decreto in particolare definisce le modalità di sospensione delle misure di recupero nei casi di notizia di avvenuta impugnazione presso l’organo competente nel singolo Stato richiedente e delle procedure amichevoli nel caso di richiesta di recupero.
Per la gestione delle richieste di recupero viene previsto un ufficio centrale che, avvalendosi di uno speciale sistema di rete denominato “Ccn”, comunica per via elettronica con le autorità nazionali di riferimento.
Le modalità procedurali sono stabilite nell’articolo 4, il quale prevede la verifica della correttezza dei dati e l’eventuale rilevazione in via elettronica dei codici fiscali, ai fini della costituzione del flusso informativo da trasmettere all’agente della riscossione.
Gli uffici di collegamento devono affidare la riscossione delle somme, entro i sei mesi di prescrizione, agli agenti della riscossione per il tramite di Equitalia. I relativi flussi di carico sono individuati con un numero identificativo univoco a livello nazionale.
Le richieste di recupero rivolte agli Stati membri, devono essere fatte attraverso un modulo standard (vedasi il regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione).