Con sentenza della Terza Sezione del 6 febbraio 2014, la Corte di Giustizia UE fornisce una interpretazione dell’articolo 20 del protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo UE-Egitto, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2001 ed approvato con la Decisione 2004/635/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004. Secondo la Corte l’articolo in questione deve essere interpretato nel senso che l’origine egiziana di una merce, in relazione al regime doganale preferenziale instaurato da tale accordo, può essere provata anche quando la merce sia stata suddivisa al momeuto dell’arrivo in un primo Stato membro ai fini della spedizione di una sua parte verso un secondo Stato membro ed il certificato di circolazione delle merci EUR.1 sostitutivo, rilasciato dalle autorità doganali del primo Stato membro per la parte di tale merce spedita verso il secondo Stato membro, non soddisfi le condizioni previste per il rilascio di tale certificato all’articolo 20 del protocollo n. 4 del suddetto accordo, relativo alla definizione di “prodotti originari” e ai metodi di coopemzione amministrativa, come modificato dalla decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Egitto del 17 febbraio 2006.
La deduzione di tale prova ridliede tuttavia, da un lato, che l’origine preferenziale della merce inizialmente importata dall’Egitto sia attestata meaiante un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle autorità doganali egiziane confonuemente a tale protocollo e, dall’altro, che l’importatore provi che la parte di merce separata nel primo Stato membro e spedita verso il secondo Stato membro corrisponda a una parte della merce importata dall’Egitto nel primo Stato membro. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte nel procedimento principale.
Allegati: Corte – 2014 – Causa C613_12 – Sentenza – 6.2.2014