Con la nota prot. 3540 R.U. del 1° aprile 2014, l’Agenzia delle Dogane informa che con il Reg. UE n.756 del 20 agosto 2012, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, sono state apportate, tra l’altro, alcune modifiche agli allegati 37 e 38 del Reg. CEE n.2454/93 per la compilazione della dichiarazione doganale, in caso di ricorso al regime 42. Come è noto, vincolando le merci a tale regime l’importatore beneficia della sospensione del pagamento dell’IVA all’atto dell’importazione, a condizione che le merci siano spedite a un soggetto passivo in un altro Stato membro dove l’imposta sarà assolta.
La sospensione è concessa in quanto l’importazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intracomunitario delle merci in un altro Stato membro.
Le modifiche in questione scaturiscono dall’esigenza di adeguare il quadro normativo di riferimento alle disposizioni della Direttiva 2009/69/CE di modifica della Direttiva IVA 2006/112/CE, che fissano le condizioni per l’applicazione dell’esenzione fiscale e per recepire le raccomandazioni della Corte dei conti europea contenute nella relazione n. 13/2011 relativa ad una verifica condotta presso alcuni Stati membri sulle procedure seguite per l’applicazione del regime 42, che ha evidenziato sostanziali carenze nelle attività di controllo e ingenti perdite nella riscossione dell’IVA.
La Direttiva 2009/69/CE è stata recepita nel nostro ordinamento dall’art. 8, comma 2, lettera i) della legge n.217/2011 – legge comunitaria 2010 – che ha introdotto i seguenti commi all’art.67 del D.P.R. n.633/72:
2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a) il pagamento dell’imposta è sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell’Unione europea eventualmente dopo l’esecuzione di manipolazioni di cui all’allegato 72 del regolamento (CEE) n.2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 e successive modificazioni, previamente autorizzate dall’autorità doganale.
2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis l’importatore fornisce il proprio numero di partiva IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in altro Stato membro nonché, a richiesta dell’autorità doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell’Unione.
Pertanto, per potersi avvalere del beneficio fiscale della sospensione del pagamento dell’IVA all’atto dell’importazione per merci destinate ad essere trasferite in un altro Stato membro, l’importatore dovrà obbligatoriamente indicare nella casella 44 della dichiarazione doganale:
– il numero di partita IVA ad esso attribuito nello Stato membro di importazione preceduto dal codice certificato Y040, o il numero di partita IVA del suo rappresentante fiscale preceduto dal codice Y042;
– il numero di identificazione IVA del cessionario debitore d’imposta stabilito nello Stato membro di immissione in consumo preceduto dal codice Y041.
Tali prescrizioni si applicano anche in caso di ricorso al regime 63 – Reimportazione di merci con immissione in consumo in altro Stato membro.
E’ stato inoltre istituito il codice Y044 per l’indicazione nella casella 44 del contratto di trasporto ai fini della prova dell’effettiva destinazione delle merci in un altro Stato membro. Tale informazione, pur non rivestendo carattere obbligatorio, potrà essere richiesta dall’ufficio doganale, qualora ritenuta opportuna per la corretta applicazione del regime.
L’utilizzo dei predetti codici garantisce prassi uniformi all’interno dell’Unione in relazione alle modalità di comunicazione dei dati richiesti all’atto dell’importazione per la concessione della sospensione del pagamento IVA.
L’Agenzia evidenzia, inoltre, che l’importatore e l’acquirente cui i beni sono ceduti dovranno risultare presenti nell’archivio VIES (VAT Information Exchange System), che costituisce presupposto indispensabile per essere identificati come soggetti passivi IVA ai fini degli scambi intracomunitari.
Ai fini della corretta applicazione dei regimi doganali 42 e 63, è pertanto necessario che:
a) l’importatore fornisca nella dichiarazione di importazione informazioni valide e complete ai fini IVA;
b) l’autorità doganale verifichi tali informazioni prima dello svincolo delle merci.
A questo riguardo, la Direzione centrale tecnologie per l’innovazione ha provveduto ad implementare il sistema AIDA in modo tale che in presenza dei codici 42 o 63 nella casella 37 del DAU, l’operatore fornisca le informazioni richieste dalla normativa e siano al contempo assicurati controlli di validità dei dati fiscali dichiarati e di coerenza con le altre informazioni presenti in dichiarazione (vedasi l’allegato I – Istruzioni per la compilazione di una dichiarazione di importazione con regime 42 o 63).
I controlli di validità e di coerenza di cui sopra saranno attivati a partire dall’8 aprile 2014.
Infine, considerato che il nuovo quadro normativo, delineatosi con il Reg. UE n.756/2012, con la Direttiva 2009/69/CE e la norma di recepimento nell’ordinamento nazionale, fissa condizioni più stringenti per la concessione del beneficio fiscale, ma non prevede obblighi inerenti la prestazione di una garanzia e che il sistema AIDA consente di controllare le informazioni richieste dalla normativa, l’Agenzia dispone che a far data dall’8 aprile 2014 non sarà più dovuta la prestazione di garanzia all’atto dell’espletamento delle formalità doganali di immissione in libera pratica di merci destinate ad essere trasferite in altro Stato membro.
Allegati: Agenzia Dogane – Note – 3540 – 1042014