Con nota Prot. 37926 del 10/04/2014, l’Agenzia delle Dogane fa seguito a quanto già precedentemente comunicato con la nota n. 20363 del 26 febbraio 2014, circa le nuove modalità di richiesta dell’autorizzazione al servizio regolare di trasporto marittimo, aggiungendo nuove precisazioni.
All’atto della presentazione dell’istanza al competente Ufficio Regimi Doganali e traffici di confine della Direzione Centrale dell’Agenzia delle Dogane, la Compagnia deve produrre anche la documentazione necessaria a verificare il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 313ter del Regolamento (CEE) n. 2454/93 (Atto costitutivo della società, dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del richiedente o del rappresentante legale della società, dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’assenza di violazioni in materia fiscale e doganale, corredata di copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante).
Tuttavia, nel caso in cui, la società in questione sia in possesso di un certificato AEOC o AEOF in corso di validità (il cui numero e tipo va indicato nell’istanza), si prescinde dalla presentazione dei documenti sopra indicati, in quanto il possesso dei requisiti di ammissibilità è già stato verificato ai fini della concessione dello status di AEO.
Inoltre, il nuovo sistema di richiesta di autorizzazione prevede, tra l’altro, che l’istanza debba contenere una dichiarazione di impegno da parte della Compagnia a non effettuare specifiche operazioni sulle rotte dei servizi di linea nonché a fornire indicazioni sulle tratte e sulle motonavi utilizzate.
Al fine di agevolare il compito degli operatori richiedenti, viene riportato un fac-simile d’istanza in allegato alla nota in commento.