Con la circolare n. 4/D del 15 aprile 2014, l’Agenzia delle dogane fornisce una serie di chiarimenti relativi all’ambito di applicazione dell’art. 34, comma 43, del D.L. n.179/2012 convertito, con modificazioni, in legge n.221/12, intervenuto in materia di obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al D.P.R. n.472/96.
Come noto, il comma 1-bis, tale disposizione ha limitato l’osservanza del suddetto obbligo, rimasto efficace per la circolazione di prodotti sottoposti ad imposte disciplinate dal D.Lgs. n.504/95, alla fase di prima “immissione in commercio”. Le difficoltà interpretative sono legate al fatto che il concetto dell’“immissione in commercio” è del tutto nuovo e non trova riscontro in altre disposizioni del Testo unico delle Accise (D.Lgs. n.504/95).
Al riguardo, l’Agenzia preliminarmente osserva che il documento di accompagnamento dei beni viaggianti va utilizzato, nelle fattispecie e nei settori d’imposta specificamente previsti, in luogo del DAS e pertanto non può che mutuarne il medesimo perimetro applicativo contraddistinto dal trasferimento di prodotti che hanno assolto l’imposta.
Ne consegue che, in aderenza alla ratio ispiratrice della disposizione primaria finalizzata a favorire lo sviluppo delle attività economiche, l’obbligo di emissione del menzionato documento va inteso circoscritto all’operazione di movimentazione che integra l’immissione in consumo dei prodotti, svincolando gli stessi dal regime sospensivo.
Concentrandosi nella prima circolazione di prodotti ad imposta assolta, restano quindi esclusi dall’osservanza dell’obbligo in questione i soggetti economici che nella catena di distribuzione di beni rivestono ruoli che ne presuppongono successive movimentazioni (es. distributori all’ingrosso o rivenditori di merci).
Tanto precisato, in considerazione del valore assorbente rivestito dalla circolazione dei prodotti di cui in appresso quanto all’applicazione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, si forniscono ulteriori chiarimenti in risposta ai quesiti pervenuti.
I. Birra
Con riguardo alla circolazione della birra, l’obbligo di emissione del documento di cui al D.P.R. n.627/78 ricorre per i trasferimenti di prodotto assoggettato ad accisa in quanto il regime tributario di riferimento consente che non sia scortato dal DAS, altrimenti operante.
Si richiamano l’art.30, comma 2, lett. f) del D.Lgs.n.504/95 il quale esclude espressamente la birra che ha assolto l’imposta dal vincolo di circolazione con il citato DAS e l’art. 21, comma 1, del D.M. 27.3.2001, n.153, secondo cui la movimentazione di tale prodotto avviene con la scorta della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti (BAM).
Conseguentemente, l’emissione della BAM permane dovuta da parte del depositario autorizzato, così come da parte dei destinatari registrati, al momento dell’estrazione dall’impianto, collocato a monte della rete di distribuzione, di birra che viene immessa in consumo. Il medesimo obbligo non si rende applicabile invece, in virtù dell’art. 34, comma 43, del D.L.n.179/2012 di cui in premessa, per i
successivi trasferimenti dai depositi di birra assoggettata ad accisa agli esercizi di vendita.
II. Oli lubrificanti
Per quanto riguarda la circolazione degli oli lubrificanti, il rinvio all’osservanza dell’obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti è contenuto nella disciplina regolamentare fissata dal D.M. 17.9.1996, n.557.
Più specificamente, l’art. 6, comma 4, del citato D.M. n.557/96 prevede che il trasferimento di oli lubrificanti che hanno assolto l’imposta è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 6.10.1978, n.627, ferma restando la possibilità di utilizzare il DAS ai sensi dell’art.9, comma 2, del D.M. 25.3.1996, n.210.
Pertanto, attesa la nozione di immissione in consumo dei prodotti nazionali contenuta nell’art.61, comma 1, lett.c), punto 1, del D.Lgs.n.504/95, dall’individuato criterio applicativo discende che non si dà luogo all’emissione della BAM per gli oli lubrificanti movimentati dagli esercenti depositi commerciali che effettuano rivendita dei medesimi prodotti.
Così definito il contesto normativo di riferimento, risultando in ogni caso immutata l’esigenza di controllo a tutela dell’interesse fiscale, i prodotti interessati dalla disciplina di cui in oggetto sono comunque scortati da altro documento di trasporto avente i requisiti di cui all’art.1, comma 3, del D.P.R. n.472/96, integrati con l’indicazione del numero progressivo identificativo, od accompagnati da fattura che assolve alla medesima funzione.
Pertanto, qualora lo speditore di prodotti ad imposta assolta sia un esercente impianto e/o deposito obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico, nelle fattispecie in esame in cui non venga utilizzato il DAS le annotazioni da riportare nel medesimo registro per le partite estratte sono riferite ai suddetti documenti commerciali, da porre a corredo del registro di carico e scarico stesso (art.11, comma 1, lett.a) e b) del D.M. 25.3.96, n.210).
Nei casi di circolazione congiunta di più beni appartenenti a differenti categorie merceologiche, richiamando prassi analoghe in precedenza consentite (quali, ad esempio, la circolare n.64/D del 28.12.2001), l’Agenzia ritiene possa essere utilizzato un unico documento di trasporto sempreché i prodotti assoggettati ad imposta siano riportati distintamente, con indicazione della quantità e della qualità degli stessi.
Sempre per la medesima finalità, permane, in via generale, la possibilità di utilizzare il DAS in luogo della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti o del documento di trasporto di cui all’art.1, comma 3, del D.P.R. n.472/96 (art.9, comma 2, del D.M. 25.3.1996, n.210).