Con la sentenza della Terza Sezione del 27 febbraio 2014 resa nella causa C-571/12, la Corte di Giustizia dell’UE chiarisce la portata degli articoli 70 e 79 del Codice Doganale Comunitario (Reg. CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992). L’art. 70, paragrafo 1, in particolare, deve essere interpretato nel senso che, qualora merci oggetto di un’«unica dichiarazione» siano controllate dall’autorità doganale durante il periodo che precede la concessione dello svincolo, le dogane non possono estendere i risultati di una visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana a merci indicate in dichiarazioni in dogana precedenti a cui la medesima autorità abbia già concesso lo svincolo.
L’articolo 78 CDC inceve deve essere interpretato nel senso che l’autorità doganale può estendere i risultati della visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana, effettuata a partire da campioni prelevati da queste ultime, a merci comprese in dichiarazioni precedenti effettuate dal medesimo dichiarante in dogana, che non sono state, e non possono più essere, oggetto di tale visita essendo già stato concesso lo svincolo, qualora tali merci siano identiche, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Allegati: Corte – 2014 – Causa C571_12 – Sentenza – 6.12.2012