Con la Determinazione Direttoriale n.11811, viene attuato l’art.33, comma 1, del Testo Unico Accise (TUA), il quale prevede che nelle fabbriche di alcole etilico la produzione è determinata mediante l’impiego di appositi misuratori che devono essere installati dall’esercente secondo le modalità stabilite dall’amministrazione finanziaria. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, è previsto che l’amministrazione finanziaria può prescrivere che, in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di distillazione, sia collocato un recipiente collettore, sigillato dal personale finanziario, nel quale venga a raccogliersi tutto l’alcole prodotto e che siano predisposte le attrezzature ritenute idonee per l’accertamento diretto del prodotto.
Ritenutal’opportunità di introdurre un’ulteriore modalità di determinazione diretta dell’alcole etilico mediante misuratore massico che consente l’immediata disponibilità del prodotto al depositario autorizzato, eliminando il magazzino di accertamento, pur garantendo la tutela dell’interesse fiscale, l’Agenzia delle Dogane ha stabilito che in alternativa all’impiego del sistema di accertamento di cui all’art.12, comma 1, secondo periodo del D.M.153/01, la determinazione diretta dell’alcole etilico può essere effettuata tramite un apposito misuratore di tipo massico, denominato nel seguito misuratore, connesso in serie con un prelevatore automatico per la raccolta di un campione, denominato nel seguito saggiatore. Le specifiche tecniche del misuratore e del saggiatore sono definite dall’art. 2 della determinazione, alla quale si rinvia, mentre le specifiche di installazione del misuratore e la verifica di primo impianto e successive sono definite.