Nel fare seguito alla precedente circolare n.146/D del 24.07.2000 contenente le istruzioni di servizio per l’applicazione della Convenzione ATA, l’Agenzia delle Dogane, con la nota prot. 57732 del 21 maggio 2014, fornisce un ulteriore chiarimento acquisito in sede UE, nell’ambito del Comitato Codice Doganale – sez. procedure speciali del 1° aprile u.s., riguardante il paragrafo relativo agli “Adempimenti della dogana alla T.E.”.
In particolare, a seguito di un quesito posto dall’Unioncamere, è stato chiesto al Comitato se, in applicazione dell’art.797 par.2 del Reg. CEE 2454/1993, è possibile svolgere le formalità di esportazione temporanea in un qualsiasi ufficio doganale all’interno del territorio UE oppure è necessario vincolare le merci all’esportazione presso un ufficio doganale presente nello Stato membro dove è stato emesso il carnet ATA, effettuando poi l’uscita dal territorio UE in un qualsiasi ufficio di uscita.
Dalla discussione tenuta nell’ambito del Comitato è emerso che è possibile svolgere le formalità di esportazione in qualsiasi ufficio di uscita dal territorio comunitario a prescindere dal luogo di emissione del carnet ATA.
Conseguentemente, nel caso in cui la merce non venga reimportata, ma resti all’estero, la dichiarazione di esportazione definitiva dovrà essere presentata nell’ufficio dove a suo tempo erano state effettuate le formalità di esportazione temporanea, così come indicato nell’art.798 del Reg. CEE 2454/1993.
Allegati: Agenzia Dogane – Note – 57732 – 21052014