Con la nota prot. 42337 del 19 maggio 2014, l’Agenzia delle Dogane, nel ricordare che con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (di recepimento della direttiva 2003/96/CE), sono stati inclusi tra i prodotti sottoposti ad accisa, indicati nel comma 1 dell’articolo 21 del TUA, gli oli e grassi animali e vegetali di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se utilizzati “come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori”, ossia quando vengono destinati a finalità energetiche, comunica che come previsto al comma 3 del medesimo articolo 21, sotto il profilo dell’accisa, gli oli e grassi animali e vegetali assumono il trattamento fiscale del prodotto energetico, tra quelli elencati al comma 2 del predetto articolo, a cui si sostituiscono, per equivalenza, nell’uso di carburazione o combustione.
Il comma 9 dell’articolo 21 del TUA, in conformità all’art. 14 della Direttiva 2003/96/CE, ha introdotto la tassazione per motivi di politica ambientale nel caso in cui i prodotti energetici di cui al comma 1 del medesimo articolo 21 vengano utilizzati per la produzione di energia elettrica, rinviando, per l’applicazione della specifica tassazione, al punto 11 della tabella A allegata al TUA, nel quale sono fissate le aliquote da applicare ai prodotti energetici impiegati, sia in funzione diretta che indiretta, nella produzione di energia elettrica.
Al riguardo, la nota in oggetto ricorda che la produzione di energia elettrica con utilizzo di prodotti energetici avviene sempre previa trasformazione dell’energia chimica contenuta in tali prodotti in energia meccanica. Tale trasformazione può essere compiuta sia direttamente, per esempio con l’utilizzo del prodotto energetico in un motore a combustione interna, sia indirettamente, per esempio con l’utilizzo di vapore generato per mezzo del calore prodotto con la combustione del prodotto energetico.
Per quei prodotti per i quali non è prevista nel punto 11 una specifica aliquota per il particolare impiego di “produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica” si applica, come indicato nel citato comma 3 dell’articolo 21 del TUA, l’aliquota prevista per il prodotto equivalente, ricompreso tra quelli indicati nel predetto punto 11 per l’impiego in questione. Ciò stante, ai fini della tassazione per produzione di energia elettrica è ininfluente se l’impiego dei prodotti energetici avviene in un “processo di carburazione” (inteso, come d’uso, per indicare l’utilizzo di un prodotto energetico in un motore a combustione interna) piuttosto che di combustione.
In merito all’impiego di oli e grassi animali e vegetali l anota inoltre fa presente che la norma tecnica UNI/TS 11163 del dicembre 2009 inerente “Biocombustibili liquidi – Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati – Classificazione e specifiche ai fini dell’impiego energetico”, definisce, al punto 6.2 la seguente equivalenza “d’uso” tra oli e grassi animali e vegetali e BTZ olio combustibile denso: “Gli oli e i grassi animali e vegetali, i loro intermedi e derivati di cui alla presente specifica tecnica e le relative miscele nonché le miscele con BTZ Denso, destinati all’impiego in impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica, per le loro caratteristiche chimico/fisiche (principalmente viscosità e punto di scorrimento), per gli aspetti gestionali e logistici e quindi per l’uso energetico finale, sono assimilabili al combustibile BTZ Olio Combustibile Denso, come definito nella UNI 6579.”
Quindi, nel caso di produzione di energia elettrica, abbinata o meno a energia termica, con l’utilizzo di oli o grassi animali o vegetali, ai fini dell’applicazione dell’equivalenza sopra indicata, occorrerà verificare se l’apparato di produzione è idoneo all’utilizzo di tali biocombustibili liquidi in sostituzione dell’olio combustibile.
In caso positivo, a tali prodotti sarà applicata l’aliquota del punto 11 della tabella A del TUA prevista per l’olio combustibile, fatti salvi gli “oli vegetali non modificati chimicamente” per i quali il medesimo punto 11 prevede l’esenzione d’accisa.
I quantitativi di oli e grassi animali e vegetali da sottoporre alla tassazione prevista al predetto punto 11 andranno determinati, nelle more dell’adozione di specifici parametri di consumo, applicando i parametri di consumo previsti per l’olio combustibile, pari a 0,194 kg per kWh nel caso di cogenerazione e a 0,221 kg per kWh nel caso di produzione di sola energia elettrica.
La parte di consumi eccedente i quantitativi determinati applicando i predetti parametri andrà sottoposta alla corrispondente aliquota per riscaldamento o per usi industriali prevista per l’olio combustibile denso BTZ.
Allegati: Agenzia Dogane – Note – 42337 – 19052014