Il Reg. (UE) N. 599/2014 del Parlamento europeo e del consiglio del 16 aprile 2014 introduce una serie di modifiche al Reg. (CE) n. 428/2009 del Consiglio, il quale come noto prescrive che i prodotti a duplice uso (“dual use”) siano sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dall’Unione, o vi transitano, o quando sono forniti a un paese terzo grazie a servizi di intermediazione prestati da intermediari residenti o stabiliti nell’Unione.
L’allegato I del Reg. (CE) n. 428/2009, il quale riporta l’elenco comune dei prodotti a duplice uso soggetti a controlli nell’Unione, è aggiornato costantemente per garantirne la piena conformità agli obblighi internazionali in materia di sicurezza, nonché la trasparenza e per mantenere la competitività degli esportatori. Sempre tale regolamento introduce le autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione (AGEU) come uno dei quattro diversi tipi di autorizzazione disponibili ai sensi di detto regolamento. Le AGEU consentono a esportatori stabiliti nell’Unione di esportare determinati prodotti per determinate destinazioni alle condizioni di tali autorizzazioni.
L’allegato II del regolamento (CE) n. 428/2009 riporta le autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione attualmente vigenti nell’Unione.
Al fine di consentire aggiornamenti regolari e tempestivi dell’elenco comune di prodotti dual use o conformemente agli obblighi e agli impegni assunti dagli Stati membri in seno ai regimi internazionali di controllo sulle esportazioni, il nuovo Regolamento conferisce ora alla Commissione europea il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardanti la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 di detto regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.
Al fine di consentire all’Unione di adeguarsi prontamente alle mutevoli circostanze in cui essa valuta la sensibilità delle esportazioni nell’ambito delle AGEU, viene inoltre delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alla modifica dell’allegato II del Reg. (CE) n. 428/2009 che dispongano l’eliminazione di alcune destinazioni dall’ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione. Dato che tali modifiche dovrebbero essere introdotte solo in quanto si ritenga che determinate esportazioni siano esposte a maggiori rischi e dato che continuare a usare le autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione per tali esportazioni potrebbe avere effetti negativi incombenti sulla sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri, la Commissione può ricorrere a una procedura urgente.