L’INPS, Direzione Centrale Pensioni, con circolare n. 86 del 3 luglio 2014, fornisce una serie diistruzioni applicative del regolamento in oggetto, volte ad assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per i soggetti iscritti presso l’INPS e presso le Gestioni ex ENPALS ed ex INPDAP, per i quali siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.Nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2014 è stato pubblicato infatti il Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, con il quale è stato emanato un regolamento recante disposizioni generali riguardanti le categorie di soggetti contemplate dal regolamento stesso, fra cui gli spedizionieri doganali.

Come stabilito dall’articolo 1, comma 1, del regolamento in esame, lo stesso costituisce una prima applicazione di quanto disposto dall’articolo 24, comma 18, della legge n. 214 del 2011, disciplinando, tra l’altro, a far tempo dal 1° gennaio 2014, l’incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per soggetti iscritti all’INPS e alle Gestioni ex-ENPALS ed ex INPDAP.

Il citato articolo 1, al comma 2, prevede che il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all’entrata in vigore del regolamento ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa. Con messaggio n. 1519 del 27 gennaio 2014 (allegato 1) sono state fornite le prime indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di cui trattasi.

Il predetto articolo 1, al comma 3, prevede che nei confronti delle categorie di soggetti contemplate dal regolamento stesso non trovano applicazione le c.d. finestre di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Lo stesso articolo 1, al comma 4, stabilisce che a tutti i requisiti anagrafici previsti dal regolamento per l’accesso al pensionamento, nonché al requisito contributivo per l’accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall’età, si applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del su citato decreto legge n. 78 del 2010.

Per esplicita disposizione normativa (articolo 12 quater del decreto legge n. 78 del 2010) l’adeguamento in esame non opera in relazione al requisito per l’accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età di cui all’articolo 10 del regolamento in esame.

Per quanto riguarda gli spedizionieri doganali, il regolamento in esame, all’articolo 2, reca disposizioni in materia di pensionamento per i soggetti iscritti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito con l’articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, modificato con la legge 4 marzo 1969, n. 88, e soppresso, a far tempo dal 1° gennaio 1998, con la legge 16 luglio 1997, n. 230.

L’articolo 2, al comma 1, prevede che: “ La quota di pensione di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 230, è erogata dall’INPS al compimento del sessantaseiesimo anno di età”.

Lo stesso articolo 2, al comma 2, stabilisce che: “All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo le parole: “e 10 febbraio 1996, n. 103”, sono inserite le seguenti: “e al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali”.

Per effetto dell’articolo 1, comma 4, del regolamento in parola, al requisito anagrafico, stabilito dal comma 1 del citato articolo 2, si applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 della legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni.

Pertanto, ai fini dell’accesso al pensionamento in argomento, gli iscritti al soppresso Fondo dal 1° gennaio 2014 devono risultare in possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

-dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, 66 anni e tre mesi[1];

-dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, 66 anni e tre mesi[2];

– dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, 66 anni e tre mesi (vedi nota n. 2).

La nuova disposizione esplica i suoi effetti sulle pensioni ordinarie di vecchiaia aventi decorrenza dal 1° febbraio 2014, mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, fatte salve le pensioni da liquidare in favore degli iscritti di cui al successivo punto 1.2.2.

I lavoratori, sia uomini che donne, che maturano, entro il 31 dicembre 2013, il requisito anagrafico di sessantacinque anni, previsto dalla normativa vigente antecedentemente al 1° gennaio 2014, in virtù del disposto dell’articolo 1, comma 2, del regolamento, conseguono il diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia secondo la previgente normativa.

Al riguardo, l’INPS ricorda che l’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 230 del 1997, aveva fissato il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia alla stessa età prevista nel regime generale per il pensionamento di vecchiaia di cui alla tabella A, sezione uomini, allegata al decreto legislativo n. 503 del 1992 pari, per l’anno 2013, a sessantacinque anni.

L’articolo 2 del regolamento modifica, dal 1° gennaio 2014, il solo requisito anagrafico per l’accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia.

Pertanto, ai fini della liquidazione della pensione in parola, restano confermate le indicazioni generali in materia di pensionamento degli spedizionieri doganali iscritti al soppresso Fondo, diramate con circolare INPS n. 79 del 2003, ad eccezione del punto 1.1. da intendersi modificato nel solo requisito anagrafico.

Il richiamato articolo 2 del regolamento in esame, al comma 2, dispone l’inserimento degli iscritti al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali tra i soggetti che possono esercitare la facoltà di cumulo dei periodi contributivi, per il conseguimento di prestazioni pensionistiche da liquidare in regime di totalizzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006, e successive modificazioni.

Nel far rinvio ai criteri generali riguardanti le modalità di accertamento del diritto e dell’accesso ai trattamenti pensionistici in totalizzazione di periodi contributivi, le cui istruzioni applicative sono state diramate con circolari n. 69 del 2006, n. 3 del 2008 e, da ultimo, con messaggio n. 219 del 2013, si forniscono, di seguito, le indicazioni per la liquidazione delle pensioni con utilizzazione dei periodi assicurativi risultanti nel soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.

Come è noto, la pensione ordinaria di vecchiaia a carico del soppresso Fondo spetta agli iscritti che abbiano maturato un’anzianità contributiva non inferiore a venti anni, come previsto dall’articolo 25 del Regolamento del Fondo, nonché ai soggetti ancora iscritti al Fondo al 31 dicembre 1997, anche se in possesso di una anzianità inferiore a venti anni, sulla base del parere espresso al riguardo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all’atto della soppressione del Fondo di cui trattasi (circolare n. 99 del 1998).

Per gli aventi diritto a pensione, l’importo lordo annuo spettante, riferito a tredici mensilità, è stato calcolato e certificato dal predetto Fondo, all’atto della soppressione dello stesso, secondo le norme del proprio Regolamento e del richiamato parere ministeriale.

Le certificazioni previdenziali degli iscritti a detto Fondo sono state inserite nella “Gestione Spedizionieri Doganali” presente nell’Archivio Anagrafico Unico (messaggio n. 80 del 2002, circolari n. 79 del 2003 e n.17 del 2004).

Nella liquidazione della pensione in totalizzazione, la quota afferente i periodi di iscrizione al soppresso Fondo è quella certificata dal Fondo stesso.

La pensione totalizzata costituisce un’unica pensione e gli aumenti a titolo di perequazione automatica della stessa sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni vigenti, e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo con onere a carico delle gestioni interessate.

Per gli iscritti non aventi diritto a pensione nel soppresso Fondo, in coerenza con i criteri forniti a suo tempo con il richiamato parere ministeriale, la quota di pensione deve essere calcolata computando, per ogni anno di contribuzione accreditata in detto Fondo, un ventesimo dell’importo determinato, secondo le norme del proprio Regolamento, per le pensioni da liquidare in presenza dell’anzianità minima di iscrizione, pari a 20 anni.

Nella predetta “Gestione Spedizionieri Doganali”, sono altresì indicati gli “Insoluti” ovvero gli importi per contributi ancora dovuti all’Istituto dagli iscritti al soppresso Fondo. In caso di presentazione di domanda di pensione in totalizzazione, le competenti Strutture

avranno cura di chiedere all’interessato di sanare la propria posizione debitoria prima di procedere alla liquidazione della prestazione pensionistica.

L’art. 32 del Regolamento del soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli Spedizionieri Doganali prevede, altresì, il diritto ad un’ulteriore prestazione previdenziale in favore degli iscritti al Fondo medesimo, costituita dall’indennità di buonuscita. In favore dei lavoratori che non hanno maturato il requisito contributivo minimo, in quanto risultano cancellati dal Fondo stesso, la buonuscita viene liquidata in misura doppia.

L’indennità di buonuscita, in applicazione dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 230 del 1997, spetta al compimento dell’età prevista per la pensione ordinaria di vecchiaia a carico del Fondo in parola; pertanto, per effetto dell’articolo 2, comma 1, del regolamento in argomento, il requisito anagrafico per il diritto all’indennità di buonuscita è elevato a sessantasei anni a far tempo dal 1° gennaio 2014. Tenuto conto dell’applicazione della disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita, dal 1° gennaio 2014 gli iscritti devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici di cui sopra.

L’importo spettante a titolo di indennità di buonuscita, sia in misura ordinaria che in misura doppia, è indicato nella certificazione previdenziale rilasciata dal Fondo alla data di soppressione dello stesso, disponibile nella “Gestione Spedizionieri Doganali”. A tale importo viene applicata la rivalutazione monetaria secondo le norme vigenti in materia.

Per gli spedizionieri doganali che non hanno diritto alla pensione a carico del soppresso Fondo, nel caso in cui si avvalgano della facoltà di cumulo dei periodi contributivi per il conseguimento di prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione, l’indennità di buonuscita – già calcolata a suo tempo in misura doppia – deve essere rideterminata in misura ordinaria ed attribuita al compimento, da parte dell’iscritto, dell’età prevista per il conseguimento della pensione ordinaria di vecchiaia di cui sopra. In presenza di domanda di pensione in regime di totalizzazione, le Strutture territoriali interessate – tenuto conto che le attività riguardanti la liquidazione dell’indennità di buonuscita sono accentrate presso la Direzione Centrale Pensioni – prima di procedere alla liquidazione della pensione avranno cura di comunicarlo alla casella istituzionale della competente Area della D.C. Pensioni: PrestazioniAtipiche.dg@inps.it  precisando nell’oggetto: “Totalizzazione Spedizionieri Doganali”.

 

[1] Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[2] Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122.

 

Allegati:INPS – 2014 – Circolaree – 86 – 3072014